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Sommario

in collaborazione con:
Organi Ufficiali di competenza
Organi Istituzionali di Categoria
Patrocinio del Ministero degli Interni

A cura Piero Della Vedova architetto
e-mail: arch.pddv@gmail.com

copyright diritti riservati riproduzione vietata ©

La presente Guida riporta normative relative a un corretto comportamento dell'automobilista, secondo il Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n.285 con sue ulteriori modifiche e/o integrazioni.
Il La presente Guida vuole essere un utile strumento di conoscenza per l'applicazione delle normative esistenti nonchè un valido aiuto per la soluzione di problemi pratici.
Più conoscenza vuol dire più sicurezza stradale.

Principali cause di incidenti stradali
  • Eccesso di velocità
  • Mancato rispetto della distanza di sicurezza
  • Mancato rispetto della precedenza
  • Abuso di alcool - assunzione di sostanze stupefacenti
  • Guida distratta o pericolosa
  • Attraversamento irregolare dei pedoni

In Italia si verificano ogni anno migliaia di morti e di disabili per incidenti stradali con costi sociali molto importanti!

...il 90% degli incidenti è dovuto a responsabilità dell'automobilista.

Numeri d'emergenza

(chiamata gratuita)

  • SOCCORSO PUBBLICO di Emergenza 113
  • EMERGENZA SANITARIA Pronto Intervento 118
  • CARABINIERI Pronto Intervento 112
  • VIGILI DEL FUOCO Pronto Intervento 115
  • SERVIZIO ANTINCENDIO Corpo Forestale dello Stato 1515

Numeri utili

(chiamata gratuita)

  • VIAGGIARE INFORMATI CCISS 1518
  • BOLLETTINO NIVOMETEREOLOGICO 800-860377
  • SOCCORSO STRADALE: ACI 803-116
  • EUROP ASSISTANCE-VAI 803-803

Link utili

  • portale dell'automobilista
  • il portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
    dove Cittadini, Operatori Professionali e Imprese possono
    consultare informazioni e accedere ai servizi a loro dedicati.

La patente a punti

Il Codice della Strada (C.d.S) prevede che ad ogni patente venga assegnato un punteggio iniziale di 20 punti registrato all'anagrafe degli abilitati alla guida, tenuto dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Solo per alcune violazioni è prevista una decurtazione dei punti iniziali, in aggiunta alle già presenti sanzioni amministrative e penali.

All'automobilista, che per un periodo di due anni non commette infrazioni implicanti perdita di punti, vengono accreditati due punti extra (fino ad un massimo di dieci).

A tutti coloro che hanno ottenuto la patente dopo il 1° ottobre 2003, (neopatentati) e non abbiano altra patente B o superiore, viene decurtato un punteggio doppio ad ogni violazione, per i primi tre (3) anni dal rilascio.

Alcune regole generali stabiliscono che:
  • se si commettono, allo stesso tempo, più violazioni per le quali è prevista la sola decurtazione di punti, vengono detratti, al massimo, quindici (15) punti, anche per i neopatentati;
  • se, invece, le violazioni commesse prevedono la sospensione o la revoca della patente, i punti da detrarre si sommano in modo pieno, anche oltre il limite dei quindici;
  • ugualmente, ai neopatentati che commettono una sola violazione che comporti una detrazione superiore a 15, per effetto del raddoppio, vengono decurtati i punti in modo pieno.

In ultima analisi, se vengono detratti alcuni punti (non venti), ma nei successivi due anni non si commettono altre infrazioni, si ricostituisce l'ammontare iniziale di venti.

Ritiro e sospensione

Ritiro patente

Guidare con patente scaduta.
Sanzione minima € 155,00 se pagata entro 60 giorni.
[Art. 126 - comma 7 del Codice della Strada]
Il documento viene restituito dopo averlo rinnovato (vedi rinnovo)

Scatta inoltre dopo aver commesso tre infrazioni gravi.

Sospensione patente

Partecipare a gare in velocità con veicoli a motore, senza autorizzazione, comporta la sospensione della patente e la reclusione da uno a tre anni.
Sono previste revoca della patente e reclusione da tre a sei anni se, dalla competizione, derivano lesioni gravi ad una o più persone. Se avviene la morte di una o più persone si applica la revoca della patente e la reclusione da sei a dodici anni.
Per tutti questi casi viene disposta una sanzione a partire da € 25.000,00. Chi organizza questo tipo di gare abusive, è punito con la reclusione da uno a tre anni e una sanzione a partire da € 25.000,00.
[Art. 9-bis]

Adibire un veicolo a taxi, senza licenza, comporta la sospensione della patente da quattro a dodici mesi e la confisca del veicolo.
Sanzione minima € 1.632,00.
Se si incorre due volte, in un periodo di tre anni, nella stessa violazione consegue la revoca (vedi pag. 68) del documento.
[Art. 86 – comma 2]

A chiunque, munito di patente di categoria A, A1, B, C e D, guidi un veicolo per il quale è richiesta patente di altra categoria, viene sospesa la patente da uno a sei mesi.
Sanzione minima € 155,00.
[Art. 125 – comma 3 e comma 5]

In caso di tasso alcolemico superiore a 0,0 (g/l) per chi ha preso la patente da meno di tre anni, per i professionisti della guida (es. tassisti, camionisti, autisti)

Ritiro patente e carta di circolazione

Ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose che circolino in un periodo in cui era stato loro intimato di non proseguire il viaggio, vengono ritirati entrambi i documenti che verranno restituiti solo al termine del periodo di riposo previsto. Sanzione minima € 1.769,00.
[Art. 174 – comma 7-bis]

La stessa sanzione è prevista per i conducenti di veicoli senza cronotachigrafo, adibiti al trasporto professionale.
[Art. 178 – comma 4-bis]

Sospensione carta di circolazione

Il mancato rispetto delle norme sul servizio di noleggio con conducente o l'inosservanza delle condizioni dell'autorizzazione con autovettura comportano la sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi e una sanzione minima € 155,00.
[Art. 85-comma 4]

La stessa violazione ma con veicoli diversi da autovettura prevede il ritiro della C.d.C., dell'autorizzazione e una sanzione minima € 77,00.
[Art. 85 – comma 4-bis]

Restituzione immediata della patente ritirata

Bisogna far ricorso al giudice di pace di competenza territoriale con due carte e marche da bollo di cui una, consegnata al protocollo dove bisogna indicare una valida e logica motivazione di opposizione all'infrazione allegando, il verbale originale. Dopodichè copia del ricorso conforme all'originale approvato, è da consegnare alla prefettura competente che restituirà immediatamente la patente. Il dibattimento avrà poi il suo corso.

Decurtazione punti patente

-10 PUNTI

Superare i limiti di velocità di 40 km/h e non oltre i 60 km/h.
[Art. 142 - comma 9°] Sospensione della patente da uno a tre mesi (con inibizione alla guida del veicolo nella fascia oraria che va dalle 22 alle 7 per i tre mesi successivi alla restituzione della patente) e sanzione minima € 370,00. Se si viola la stessa norma per due volte, in un biennio, è prevista la sospensione della patente da otto a diciotto mesi.

Superare i limiti di velocità di 60 km/h .
[Art. 142 - comma 9° bis] Sospensione della patente da sei a dodici mesi e sanzione minima € 500,00. Se si viola la stessa norma per due volte, in un biennio, è prevista la revoca della patente.

-10 PUNTI

Circolare contromano nelle curve, sui dossi, raccordi convessi, strade divise in più carreggiate separate o in condizioni di scarsa visibilità.
[Art. 143 – comma 12] Sospensione della patente da uno a tre mesi e sanzione minima € 295,00.
In caso di recidiva, la sospensione è da due a sei mesi.

-10 PUNTI

Sorpasso effettuato in situazioni pericolose:

  • di tram e filobus fermi (sorp. a destra)
  • di veicoli fermi (al semaforo, al passaggio a livello o incolonnati)
  • di veicoli in fase di sorpasso
  • alle intersezioni
  • in curva, dosso o in condizioni di scarsa visibilità
  • agli attraversamenti pedonali.

[Art. 148 – commi 9,10,11,12, 13] Sospensione della patente da uno a tre mesi e sanzione minima € 150,00.

-10 PUNTI

Sorpasso effettuato da veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, nelle stesse situazioni sopra elencate ed anche sulle strade in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale.
[Art. 148 – comma 14] Sospensione della patente da due a sei mesi e sanzione minima € 295,00.

-10 PUNTI

Fare inversione di marcia, attraversare lo spartitraffico e circolare contromano sulle autostrade, su strade extraurbane principali, sulle rampe e sugli svincoli.
[Art. 176 – comma 19] Sospensione della patente da sei a ventiquattro mesi, fermo amministrativo per 90 giorni e sanzione minima € 1.842,00
In caso di recidiva, il veicolo viene confiscato.

-10 PUNTI

Fare retromarcia in autostrada, su strade extraurbane principali, rampe, svincoli e corsie d'emergenza eccetto quando si effettuino le manovre necessarie in aree di servizio o parcheggio.
[Art. 176 - comma 20 - con rif. al c.1, b] Sanzione minima € 389,00.

-10 PUNTI

Circolare sulle corsie d'emergenza o su quelle d'immissione ed uscita (ovvero corsie di variazione di velocità) in autostrada e sulle strade extraurbane, se non per compiere le manovre consentite.
[Art. 176 - comma 20–con rif. al c.1, c e d] Sospensione patente da due a sei mesi e sanzione minima € 389,00.

-10 PUNTI

Non fermarsi ad un posto di blocco, quando il fatto non costituisca reato.
[Art. 192 – comma 7] Sanzione minima € 1.227,00.

-10 PUNTI

Guidare in stato d'ebbrezza.
[Art. 186 – comma 2 a] Ammenda minima € 500,00 qualora il tasso alcolemico sia risultato tra 0,5 e 0,8 (g/l)con sospensione della patente da tre a sei mesi.

[Art. 186 – comma 2 b] Ammenda minima € 800,00 qualora il tasso alcolemico sia risultato tra 0,8 e 1,5 (g/l), l'arresto fino a tre mesi e la sospensione della patente da sei mesi a un anno.

[Art. 186 – comma 2 c] Ammenda minima € 1.500,00 qualora il tasso alcolemico sia risultato superiore ai 1,5 (g/l), l'arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente da uno a due anni.

[Art. 186 – comma 2 bis] Se il conducente in stato di ebrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate con il fermo del veicolo per novanta giorni.

Rifiutarsi di eseguire il test per verificare il tasso alcolemico
[Art. 186 - comma 7] In caso di rifiuto dell'accertamento, il conducente è soggetto alla sanzione minima € 1.500,00. Dalle violazioni consegue la sospensione della patente per un periodo da sei mesi a due anni e il fermo del veicolo per 180 giorni.

Se il soggetto compie più violazioni in un biennio, gli verrà revocata la patente.

Se vuoi conservare la patente a lungo...rispetta le regole: EVITA DI BERE TROPPO!

-10 PUNTI

Non fermarsi e non prestare assistenza in caso d'incidente, causato dal proprio comportamento, con gravi danni alle cose tali da implicare la revisione del veicolo stesso.
[Art. 189 – comma 5, 2° periodo] Sospensione della patente da 15 giorni a due mesi e sanzione minima € 272,00.

-10 PUNTI

Guidare sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
[Art. 187- comma 8] Quando il fatto costituisce reato, in caso di rifiuto dell'accertamento, il conducente è soggetto a sanzione minima € 1.500,00, sospensione patente minimo un anno, arresto minimo tre mesi.

-10 PUNTI

Al conducente che circola con veicolo sprovvisto di limitatore di velocità, o con caratteristiche non rispondenti a quelle fissate, o non funzionante.
[Art. 179 – comma 2 bis] Sospensione della patente da 15 giorni a tre mesi ed una sanzione amministrativa minima € 870,00.

-10 PUNTI

Non fermarsi e non prestare assistenza in caso d'incidente, causato dal proprio comportamento, con danni alle persone.
[Art. 189 – comma 6] Violazione sottoposta alle norme del C.d.P.P. che prevede la reclusione minima 6 mesi Sospensione della patente minima un anno.

Bere troppo può causare gravi incidenti... EVITA DI BERE TROPPO!

-10 PUNTI
Al conducente di un veicolo sprovvisto del cronotachigrafo adeguato, o non funzionante, oppure con foglio di registrazione non inserito.
[Art. 179 - comma 2] Sanzione minima € 779,00, raddoppiata in caso di alterazione del cronotachigrafo e di manomissione dei sigilli.
-10 PUNTI
Trasportare materiali pericolosi senza regolare autorizzazione o senza rispettare le condizioni di sicurezza prescritte.
[Art. 168 – comma 8] Sospensione della patente e della carta di circolazione da due a sei mesi e sanzioneminima € 1.842,00; in caso di recidiva, si procederà alla confisca del veicolo.
-10 PUNTI
Trasportare materiali pericolosi senza osservare le prescrizioni ministeriali sull'idoneità tecnica dei dispositivi di equipaggiamento e di segnalazione dei veicoli.
[Art. 168 – comma 9] Sospensione della patente e della carta di circolazione da due a sei mesi e sanzione minima € 373,00.
-8 PUNTI
Non rispettare la distanza di sicurezza necessaria, causando un incidente con gravi danni alle persone.
[Art. 149 – comma 6] Verranno applicate sanzioni penali in caso di: gravi lesioni con 40 giorni di prognosi o pericolo di vita, oppure omicidio colposo.
[Art. 347 del C.d.P.P.] Se si viola la stessa norma per due volte, in un biennio, si applica la sospensione della patente con immediato ritiro del documento. Sanzione minima € 389,00.

-8 PUNTI

Tenere un comportamento pericoloso sui passaggi ingombrati o sulle strade di montagna, causando gravi danni alle persone.
[Art. 150 – comma 5] Sanzione minima € 389,00. Sanzioni accessorie come da art. 149-c.6.

-8 PUNTI

Fare inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di curve, dossi o incroci.
[Art. 154 – comma 7] Sanzione minima € 78,00.

-6 PUNTI

Mancato arresto al segnale di stop, prima di immettersi nell'intersezione.
[Art. 145 – comma 5] Sanzione minima € 150,00.
Se si viola la norma per due volte, in un biennio, è prevista la sospensione della patente minima un mese.

-6 PUNTI

Mancato arresto al semaforo rosso o in presenza di un agente del traffico.
[Art. 146 – comma 3] Sanzione minima da € 150,00.
Se si viola la norma per due volte, in un biennio, si applica la sospensione della patente minima un mese.

-6 PUNTI

Violare le disposizioni sui passaggi a livello:

  • se non ci sono barriere, verificare che non ci siano treni in arrivo e, in caso affermativo, oltrepassare rapidamente i binari
  • non si deve attraversare quando le barriere siano chiuse o in movimento e siano in funzione i dispositivi luminosi o acustici

[Art. 147 – comma 5] Sanzione minima € 78,00.
Se si viola la norma per due volte, in un biennio, si applica la sospensione della patente minima un mese.

-5 PUNTI

Viaggiare a velocità inadeguata:

  • in caso di visibilità limitata,
  • nelle curve o agli incroci,
  • in luoghi affollati o di notte,
  • nei centri abitati o su strade fiancheggiate da edifici,
  • nelle forti discese o nei passaggi ingombrati.

[Art. 141 – comma 8] Sanzione minima € 78,00

-5 PUNTI

Mancato rispetto degli obblighi di precedenza, senza usare la necessaria prudenza per evitare incidenti.
[Art. 145 – comma 10] Sanzione minima € 150,00.

Se si viola la norma per due volte, in un biennio, si applica la sospensione della patente, minima un mese.

-5 PUNTI

Eseguire la manovra di sorpasso a destra (dove ciò sia consentito) in maniera pericolosa e non adeguata alle circostanze.
[Art. 148 – comma 15, con rif. al c. 3] Sanzione minima € 74,00.
Se si viola la norma per due volte, in un biennio, si applica la sospensione della patente da uno a tre mesi.

-5 PUNTI

Mancato rispetto delle distanze di sicurezza che abbia causato un incidente con gravi danni a veicoli tali da determinare la revisione del mezzo che ha provocato il sinistro.
[Art. 149 – comma 1 e 5] Sanzione minima € 78,00.
Se si viola la norma per due volte, in un biennio, si applica la sospensione della patente da uno a tre mesi.

-5 PUNTI

Tenere un comportamento pericoloso sui passaggi ingombrati o sulle strade di montagna, causando gravi danni ai veicoli tali da determinare la revisione del mezzo che ha causato il sinistro.
[Art. 150 – comma 5] Sanzione minima € 78,00.
Se si viola la norma per due volte, in un biennio, si applica la sospensione della patente minima un mese.

-5 PUNTI

Guida di un motociclo senza casco, con casco irregolare o non allacciato oppure trasportare un passeggero nelle stesse condizioni.
[Art. 171 – comma 2] Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
Sanzione minima € 74,00; consegue il fermo amministrativo del mezzo per 60 giorni.

-5 PUNTI

Mancato uso dei sistemi di ritenuta: cinture di sicurezza e seggiolini per bambini.
[Art. 172 – comma 10] Quando il mancato uso riguarda un minore, della violazione risponde il conducente del veicolo.
Sanzione minima € 74,00.
Se si viola la norma due volte, in un biennio, si applica la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.

-5 PUNTI

Alterare oppure ostacolare il funzionamento delle cinture di sicurezza.
[Art. 172 comma 11] Sanzione minima € 37.

Ricordati sempre il casco...

ESENZIONI

Sono esentati dall'uso delle cinture di sicurezza [Art. 172 - comma 8] i seguenti soggetti:

  • le forze di polizia e di polizia municipale, nell'espletamento di un servizio di emergenza;
  • i conducenti e addetti ai veicoli del servizio antincendio e sanitario, nei casi d'emergenza;
  • gli appartenenti a servizi privati di vigilanza regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
  • i conducenti di auto a noleggio, in qualità di autisti privati, durante il servizio nei centri abitati;
  • gli istruttori di guida, nell'espletamento della loro funzione;
  • persone che risultino affette da patologie particolari, con certificazione rilasciata da un'autorità sanitaria competente (tale certificato deve recare il periodo di validità ed il simbolo previsto dalla CEE);
  • le donne in stato di gravidanza, con certificazione del ginecologo, che comprovi condizioni di rischio particolari.
-5 PUNTI

Violare l'obbligo di dare precedenza ai pedoni, sugli attraversamenti pedonali, quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori.
[Art. 191 – comma 1] Sanzione minima € 150,00.

-5 PUNTI

Violare l'obbligo di dare precedenza alle persone in stato d'invalidità, a bambini o anziani, quando si accingono all'attraversamento.
[Art. 191 – comma 3] Sanzione minima € 150,00.

-5 PUNTI

Utilizzare cuffie sonore o il telefono cellulare senza auricolare o vivavoce, durante la guida.
Inoltre, mancato uso delle lenti o di determinati apparecchi, se prescritti.

[Art. 173 – comma 3 ] Sanzione minima € 74,00.

Chiunque violi le disposizioni del comma 2 (divieto per il conducente del veicolo di fare uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici) è soggetto alla sanzione minima € 148,00 e alla sospensione della patente minima un mese se il soggetto compie la stessa violazione nel corso di un biennio.
[Art. 173 – comma 3 bis]

-5 PUNTI

Superare il limite di velocità fra i 10 e i 40 chilometri orari.
[Art. 142 – comma 8] Sanzione minima € 155,00.

-5 PUNTI

Se in un biennio, per due volte, si violano le disposizioni sulla distanza di sicurezza, causando una collisione con gravi danni ai veicoli, tali da determinare la revisione del mezzo che ha causato il sinistro.
[Art. 149 – comma 5, 2° periodo] Sanzione minima € 78,00.

Si applica, inoltre, la sospensione della patente da uno a tre mesi.

-4 PUNTI

Circolare contromano, in senso generico.
[Art. 143 – comma 11] Sanzione minima € 150,00.

-4 PUNTI

Violare la disposizione per cui si deve utilizzare la corsia di destra, libera, per la normale percorrenza, su una strada a più carreggiate per senso di marcia.
[Art. 143 – comma 5] Sanzione minima € 38,00.

-4 PUNTI

Disperdere, sulla carreggiata, sostanze viscide, infiammabili o che possano essere pericolose per la circolazione.
[Art. 161 – comma 4] Sanzione minima € 38,00

-4 PUNTI

Trasportare un'eccedenza di carico superiore al 30%, su veicoli a motore e sui rimorchi, con massa complessiva fino a 10 t.
[Art. 167 – comma 3, con rif. al c. 2, d] Sanzione minima € 389,00.

-4 PUNTI

Trasportare un'eccedenza di carico superiore a 3t, su veicoli a motore e sui rimorchi, con massa complessiva superiore a 10 t.
[Art. 167 – comma 2, con rif. d] Sanzione minima € 389,00.

-4 PUNTI

Circolare, in autostrada e su tutte le strade dove sia esposto il segnale di divieto apposito, su: " veicoli con carico disordinato, non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti; " veicoli a tenuta non stagna, con carico scoperto, se trasportano materiale suscettibile di dispersione.
[Art. 175 – comma 13] Sanzione minima € 389,00.

-4 PUNTI

Trasportare merci pericolose in eccedenza di carico, rispetto a quanto stabilito sulla carta di circolazione.
[Art. 168 – comma 7] Sanzione minima € 778,00, ovvero il doppio di quanto previsto dall'Art. 167, comma 2.

-4 PUNTI

Trasportare persone in numero superiore a quanto indicato sulla carta di circolazione, su un veicolo privato (escluse le autovetture) adibito, abusivamente, ad uso di terzi.
[Art. 169 – comma 8, con rif. al c. 7] Sanzione minima € 389,00.

Si applica la sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi.

-4 PUNTI

Non fermarsi in caso d'incidente con danni solo a cose, causato dal proprio comportamento.
[Art. 189 – comma 5] Sanzione minima € 272,00.

-3 PUNTI

Sorpassare a destra (dove ciò sia consentito) senza verificare le seguenti condizioni: buona visibilità, non creare intralcio, nessun altro veicolo in fase di sorpasso e spazio stradale sufficiente alla manovra.
[Art. 148 – comma 15 con rif. al c.2] Sanzione minima € 74,00.

-3 PUNTI

Mancato rispetto delle disposizioni relative alla distanza di sicurezza, ovvero:

  • durante la marcia, i veicoli devono mantenere una distanza tale da consentire un arresto tempestivo, evitando collisioni con il mezzo che li precede;
  • fuori dai centri abitati e su strade con una sola corsia per senso di marcia, alcune categorie di veicoli, per i quali è presente il divieto di sorpasso, devono mantenere, fra loro, una distanza di almeno 100m;
  • quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici di sale, i veicoli devono mantenere una distanza di almeno 20 m, da esse. I veicoli che procedono in senso opposto devono, quando necessario, arrestarsi per non intralciarne il lavoro.

[Art. 149 – commi 1, 2, 3, 4] Sanzione minima € 38,00.

-3 PUNTI

Utilizzare i fari abbaglianti in modo improprio, ovvero:

  • se si procede a breve distanza da altro veicolo,
  • se s'incrociano altri veicoli,
  • in condizioni tali da abbagliare gli altri conducenti.

[Art. 153 – comma 10] Sanzione minima € 78,00.

-3 PUNTI

Trasportare un'eccedenza di carico non superiore a 3t, su veicoli a motore e sui rimorchi, con massa complessiva superiore a 10 t.
[Art. 167 – comma 2, c] Sanzione minima € 155,00.

-3 PUNTI

Non osservare le prescrizioni per il trasporto di un carico sul veicolo (vedi trasporto oggetti ingombranti)
[Art. 164 – comma 8] Sanzione minima € 78,00.

-3 PUNTI

Trasportare un'eccedenza di carico non superiore al 30%, su veicoli a motore e sui rimorchi, con massa complessiva fino a 10 t.
[Art. 167 – comma 3, con rif. al c. 2, c] Sanzione minima € 155,00.

-3 PUNTI

Inosservanza delle disposizioni specifiche sul percorso degli autoarticolati adibiti al trasporto di veicoli.
[Art. 167 – comma 7] Sanzione minima € 155,00.

-3 PUNTI

Inosservanza delle disposizioni relative ai conducenti nei confronti dei pedoni.
[Art. 191 – comma 4] Sanzione minima € 150,00.

-3 PUNTI

Violare gli obblighi verso funzionari, ufficiali ed agenti (in uniforme o muniti di apposito segnale distintivo) ovvero:

  • gli utenti della strada sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari e ad esibire i documenti richiesti;
  • i funzionari possono procedere all'ispezione del veicolo e ordinare di non proseguire la marcia qualora ci fossero difetti o irregolarità. I conducenti, inoltre, devono sottostare alle indicazioni del personale militare al fine di permettere il transito di un convoglio militare.

[Art. 192 – comma 6] Sanzione minima € 78,00.

-2 PUNTI

Trasportare un'eccedenza di carico, non superiore a 2 t, su veicoli a motore e su rimorchi con massa complessiva superiore a 10 t.
[Art. 167 – comma 2, b] Sanzione minima € 78,00.

-2 PUNTI

Trasportare un'eccedenza di carico, non superiore al 20%, su veicoli a motore e su rimorchi con massa complessiva fino a 10 t.
[Art. 167 – comma 3, con rif. al c. 2, b] Sanzione minima € 78,00.

-2 PUNTI

Mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli agenti del traffico e della segnaletica stradale, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata.
[Art. 146 – comma 2] Sanzione minima € 38,00.

-2 PUNTI

Non attenersi alla seguente disposizione: sorpassare a destra un tram in corsa, in sede stradale non riservata, quando la larghezza della carreggiata, a destra del binario, lo consenta.
[Art. 148 – comma 8 e 15] Sanzione minima € 74,00.
N.B. Se la carreggiata è a senso unico di circolazione, il sorpasso di un tram in corsa si può effettuare su entrambi i lati.

-2 PUNTI

Inosservanza delle prescrizioni mentre si effettuano cambi di direzione o corsia per svolte o inversioni di marcia.
[Art. 154 – comma 8] Sanzione minima € 38,00.

-2 PUNTI

Sostare o fermarsi:

  • sulle corsie o negli spazi riservati ai mezzi pubblici o taxi;
  • negli spazi riservati ai veicoli per persone invalide;
  • in corrispondenza di scivoli o raccordi fra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito.
[Art. 158 – comma , d, g, h] Sanzione miinma € 78,00.

parcheggio riservato ai disabili

-2 PUNTI

Violare la norma che impone di liberare la carreggiata o di segnalare, con il triangolo, l'ingombro provocato dal proprio veicolo (per es., avaria del mezzo o caduta del carico), nonché di informare l'ente proprietario della strada o un organo di polizia.
[Art. 161 – commi 4] Sanzione minima € 38,00.

-2 PUNTI

Non segnalare con il triangolo, fuori dai centri abitati, un veicolo fermo sulla carreggiata. Non utilizzare, su corsie d'emergenza, piazzole di sosta e, fuori dai centri abitati, dispositivi di protezione rifrangenti individuali (giubbetto o bretelle riflettenti) quando si scende dall'auto.
[Art. 162 – comma 5] Sanzione minima € 38,00.

-2 PUNTI

Non segnalare, in maniera chiaramente percepibile dagli altri utenti, il traino di un veicolo in avaria: il veicolo trainato deve mantenere accese le quattro frecce oppure esporre, sul lato rivolto alla circolazione, il pannello apposito (a strisce bianche e rosse) o il triangolo. Inoltre, il traino deve avvenire mediante aggancio con fune, catena, barra rigida o altro mezzo, purché ben visibile.
[Art. 165 – comma 3] Sanzione minima € 78,00.

-2 PUNTI

Non osservare le prescrizioni ministeriali per la tutela dei conducenti o dell'equipaggio, in caso di trasporto di sostanze pericolose, ed inoltre, l'inadeguata compilazione dei documenti di viaggio o delle istruzioni di sicurezza.
[Art. 168 – comma 9bis] Sanzione minima € 373,00.

-2 PUNTI

Trasportare, su autovetture, persone o cose in numero superiore a quanto stabilito sulla carta di circolazione.
[Art. 169 – comma 9] Sanzione minima € 38,00.

-2 PUNTI

Mancato rispetto dei periodi di guida o di pausa prescritti ed irregolarità o mancanza dei documenti di servizio, per i conducenti professionali di veicoli adibiti al trasporto di persone o cose.
[Art. 174 – commi 4 e 5] Sanzione minima € 150,00.

-2 PUNTI

Mancato rispetto dei periodi di guida o di pausa prescritti ed irregolarità o mancanza dei documenti di servizio, per i conducenti professionali e l'equipaggio di veicoli non muniti di cronotachigrafo.
[Art. 178 – comma 3] Sanzione minima € 150,00.

-2 PUNTI

Trainare veicoli, che non siano rimorchi, su rampe, svincoli, carreggiate, aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza delle autostrade.
[Art. 175 – comma 14, con rif. al c. 7, a] Sanzione minima € 38,00.

-2 PUNTI

Violare le prescrizioni in autostrada e su strade extraurbane principali (simili ad un'autostrada per l'assenza d'incroci a raso, da cui però differiscono per la presenza di strade laterali che portano ad accessi privati).

    E' vietato circolare con:
  • velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cc;
  • altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;
  • veicoli non muniti di pneumatici, macchine agricole e operatrici;
  • veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti;
  • veicoli le cui condizioni d'uso, equipaggiamento e gommatura possano costituire pericolo per la circolazione;
  • veicoli con carico non fissato in maniera adeguata.

I conducenti sono tenuti a non viaggiare al di sotto dei limiti minimi di velocità previsti. Nelle aree di servizio e parcheggio, è vietato lasciare in sosta qualsiasi mezzo per un tempo superiore alle 24 ore.
Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo a imprese ed enti autorizzati o alle forze armate e di polizia.
[Art. 175 – comma 16] Sanzione minima € 38,00.

-2 PUNTI

Violare le prescrizioni sui comportamenti durante la circolazione in autostrada o sulle strade extraurbane principali, ovvero:

  • è obbligatorio utilizzare le corsie apposite per immettersi o per uscire, segnalando tempestivamente lo spostamento;
  • in caso di arresto del traffico, in galleria o se manca la corsia d'emergenza, portarsi a sinistra, per consentire il passaggio dei soccorsi o della polizia;
  • in caso di ingorgo, solo per uscire, si può transitare sulla corsia d'emergenza, a partire dal cartello di preavviso posto a 500 m dallo svincolo;
  • è vietato sostare o solo fermarsi, su carreggiate, rampe e svincoli se non in caso di effettiva emergenza, e comunque per un tempo molto limitato;
  • la sosta deve essere sempre segnalata con il triangolo, da posizionare ad almeno 100m dal retro del veicolo;
  • è vietato procedere affiancati ad un altro veicolo, durante la normale percorrenza;
  • è obbligatorio incolonnarsi secondo le indicazioni date, per il pagamento del pedaggio.
[Art. 176 – comma 21] Sanzione minima € 78,00.

-2 PUNTI

Ostacolare, seguire oppure non dare precedenza ai mezzi adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanze.
[Art. 177 – comma 5] Sanzione minima € 38,00.

-2 PUNTI

Non osservare i seguenti obblighi, in caso d'incidente provocato dal proprio comportamento:

  • segnalare l'accaduto con il triangolo, per salvaguardare la sicurezza della circolazione;
  • se ci sono danni solo a cose, mantenere lo stato di luoghi e tracce fino al completo accertamento delle responsabilità;
  • fornire le proprie generalità ed altre informazioni utili alle persone danneggiate.
[Art. 189 – comma 9] Sanzione minima € 78,00.

-2 PUNTI

Non dare precedenza a pedoni che abbiano già intrapreso l'attraversamento di una strada senza strisce pedonali.
[Art. 191 – comma 2] Sanzione minima € 150,00.

-1 PUNTO

Non utilizzare, anche di giorno, le luci di posizione e gli anabbaglianti, fuori dai centri abitati.
[Art. 152 – comma 3] Sanzione minima € 38,00.

-1 PUNTO

Fare un uso improprio dei fari, ovvero non rispettare le seguenti disposizioni: " accendere le luci di posizione e gli anabbaglianti mezz'ora prima dell'alba e dopo il tramonto e, di giorno, in galleria, in caso di nebbia, neve e forte pioggia; " durante la sosta o la fermata notturna, mantenere le luci accese, anche sulle corsie d'emergenza. Utilizzare le quattro frecce ogni volta che si debba segnalare, agli altri utenti, una problematica legata alla circolazione o al proprio veicolo.
[Art. 153 – comma 11] Sanzione minima € 38,00.

-1 PUNTO

Trasportare un'eccedenza di carico, non superiore a 1 t, su veicoli a motore e su rimorchi con massa complessiva superiore a 10 t.
[Art. 167 – comma 2, a] Sanzione minima € 38,00.

-1 PUNTO

Trasportare un'eccedenza di carico, non superiore al 10%, su veicoli a motore e su rimorchi con massa complessiva fino a 10 t.
[Art. 167 – comma 3 con rif. al c. 2, a] Sanzione minima € 38,00.

-1 PUNTO

Violare le norme riguardanti il trasporto di persone, animali o cose sui veicoli a motore, ovvero:

  • il numero delle persone trasportate non deve superare quello indicato sulla carta di circolazione;
  • è possibile, però, portare due ragazzi di età inferiore a dieci anni, sui sedili posteriori, accompagnati da passeggero maggiore di sedici;
  • il conducente deve avere la massima libertà di movimento, durante la guida, per cui persone, animali o cose trasportate non devono limitare tale libertà;
  • sulle autovetture, si possono trasportare solo animali domestici, custoditi in un'apposita gabbia oppure nel vano posteriore diviso da rete o altro mezzo analogo che, se installato in via permanente, deve essere autorizzato dalla Motorizzazione Civile.
[Art. 169 – comma 10] Sanzione minima € 78,00.

-1 PUNTO

Violare le norme riguardanti la guida e il trasporto di persone, animali o cose su veicoli a motore a due ruote, ovvero:

  • il conducente deve avere libero uso di braccia e gambe, reggere il manubrio con tutte e due le mani e stare seduto in maniera corretta;
  • non deve procedere sollevando la ruota anteriore;
  • non può trasportare altre persone sui ciclomotori, a meno che non sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e il conducente abbia più di diciotto anni;
  • non può trainare o farsi trainare;
  • non può portare oggetti che sporgano dalla sagoma del veicolo, ovvero che impediscano o limitino la visibilità o la libertà di manovra;
  • i limiti citati sopra valgono anche per il trasporto di animali che devono essere custoditi in apposita gabbia.
[Art. 170 – comma 6] Sanzione minima € 74,00.

-1 PUNTO

Non avere con sé o tenere in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o la copia dell'orario di servizio, per i conducenti di veicoli adibiti a trasporti professionali di persone o cose.
[Art. 174 – comma 7] Sanzione minima € 23,00, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

-1 PUNTO

Non avere con sé o tenere in modo incompleto o alterato il libretto individuale o l'estratto del registro di servizio o la copia dell'orario di servizio, per i conducenti di veicoli, senza cronotachigrafo, adibiti a trasporti professionali.
[Art. 178 – comma 4] Sanzione minima € 150,00.

Cosa fare in caso di...

RICORSO

Nel caso in cui venga notificata una violazione, ovvero una multa, qualora non sia stato effettuato il pagamento, se esistono validi motivi, è possibile presentare ricorso al Prefetto (del luogo in cui è stata rilevata) oppure al Giudice di Pace (competente per territorio del luogo in cui è stata commessa) entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione.
Il ricorso non necessita di assistenza legale.
La domanda, in marca da bollo, deve contenere le motivazioni per cui si ricorre con, in allegato, l'originale del verbale (ricordate di farne una copia per voi), ogni altra documentazione ritenuta utile agli effetti della contestazione nonché la segnalazione di eventuali testimoni.

Ricorso al Prefetto. La domanda va presentata all'ufficio o al comando a cui appartiene l'organo accertatore, oppure con raccomandata A/R agli stessi o al Prefetto. Dopo 150 giorni, viene notificata al ricorrente l'ordinanza.

Ricorso al Giudice di Pace. Il ricorso, datato e firmato, va depositato presso la cancelleria del G.d.P. in originale, con altre tre copie (anche fotocopie). Dall'aprile 2004, è stata tolto l'obbligo del pagamento cauzionale, prima necessario per il ricorso.

IMPORTANTE: alla prima udienza, si rende indispensabile la presenza del ricorrente, pena la decadenza automatica del ricorso.

Nel ricorso deve essere richiesta espressamente, al Giudice, la sospensione degli effetti del verbale ovvero la sospensione del pagamento della multa e di tutte le sanzioni accessorie (ritiro patente, carta di circolazione, decurtazione punti, etc.): questo consente la restituzione dei documenti, eventualmente ritirati, nonché il non pagamento della multa, fino alla decisione del Giudice.

Qualora il ricorso non venga accettato, sia il Prefetto che il G.d.P. ordinano il pagamento della sanzione che sarà almeno il minimo previsto per la violazione, inoltre, determinano le eventuali sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Contro l'ordinanza di rigetto del ricorso, è possibile presentare opposizione, davanti all'autorità giudiziaria:

  • al Giudice di Pace, contro l'ordinanza del Prefetto,
  • alla Corte di Cassazione, contro quella del Giudice di Pace.

MULTE

Le multe che oltrepassano la somma di euro 200 possono essere dilazionate.
La notifica della multa dall'accertamento ha un termine di 90 giorni.

SOSPENSIONE PATENTE

Viene disposta dal Prefetto come sanzione accessoria per la violazione di una delle norme di comportamento del Codice della Strada( per es. limite di velocità superato di oltre 40 km/h).

In questo caso, la patente viene ritirata immediatamente da chi ha accertato la violazione: viene trasmessa copia del verbale al Prefetto, il quale stabilisce la durata della sospensione stessa, in base alla gravità della violazione commessa e all'entità dei danni causati. Al termine del periodo, la patente viene restituita al titolare.

La sospensione può essere disposta anche dall'ufficio provinciale (Motorizzazione Civile) del Dipartimento dei Trasporti qualora il titolare della patente, mentre si stanno svolgendo gli accertamenti per determinarne la validità, risulti momentaneamente privo dei requisiti fisici e psichici previsti. La patente viene restituita nel momento in cui il titolare presenta una certificazione della Commissione Medica Provinciale che attesti l'avvenuto recupero dei requisiti.

  • sospenzione della patente per chi guida utilizzando lo smartphone
  • fac-simile patente

    RITIRO

    La patente viene ritirata dall'agente che rileva una violazione, quando si tratta di sanzione accessoria, oppure quando:

    • si guida con patente scaduta,
    • si guida senza essersi sottoposti alla revisione, prescritta dal Prefetto o dall'ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti (Motorizzazione Civile),
    • il titolare guidi nonostante sia stato dichiarato non idoneo, in maniera transitoria, durante un accertamento sanitario.
    • in caso di guida in stato di ebbrezza, positività alle droghe con ritiro fino a 3 anni
    • per ubriachi recidivi è obbligatorio l'alcol-test in auto, se sprovvisto ritiro della patente da 2 a 3 anni
    • per minorenni sorpresi alla guida senza patente, divieto di conseguirla fino al compimento dei 24 anni di età

    Per riavere la patente:

    • se è scaduta, si procede al rinnovo,
    • se viene imposta una revisione, bisogna sottoporsi ai controlli prescritti,
    • nell'ultimo caso, si riottiene quando il titolare presenta la documentazione che certifichi il recupero dei requisiti fisici e psichici necessari.

    Come riavere la patente facendo ricorso al Giudice di Pace, vedi "Ricorso"

    REVOCA

    La patente può essere revocata, cioè annullata, dalla Motorizzazione Civile oppure dal Prefetto, quando:

    • il titolare perde, in maniera permanente, i requisiti fisici e/o psichici richiesti,
    • non si supera la visita per la revisione,
    • si circola in un periodo di sospensione,
    • si subisce una seconda condanna per lesioni a persone, entro 5 anni dalla precedente,
    • si ottiene la sostituzione della patente con un'altra di uno stato estero,
    • se si risulta essere delinquente abituale o sottoposto a misure di sicurezza o preventive.
    Per riottenere il documento, bisogna sostenere e superare nuovamente l'esame di guida, teorico e pratico; però dovrà essere trascorso almeno un anno dal momento in cui è stata definitivamente revocata la patente.

    VALIDITA' E RINNOVO

    Le patenti di categoria A e B hanno validità per un periodo di dieci anni, fino ai 50 anni d'età del titolare.

    Dopo i 50 e fino ai 70, si rinnova ogni cinque anni; oltre i 70, ha validità per tre anni. Tutte le altre categorie di patente, comprese quelle speciali, sono valide per cinque anni, fino al 70° anno d'età, poi bisogna rinnovarle ogni tre anni. Per gli ultraottantenni è indispensabile uno specifico attestato a seguito visita medica specialistica biennale.

    ATTENZIONE! La patente D è valida solo fino al compimento dei 68 anni.

    Per il rinnovo bisogna, prima di tutto, fare un versamento sul conto corrente postale n. 9001 della Motorizzazione Civile della propria zona.

    Di seguito, ci si sottopone alla visita medica presso l'ASL (oppure dal medico militare, del Ministero della Sanità, della Polizia, un ispettore medico del Ministero del Lavoro o delle FF.SS.) portando con sé una marca da bollo e il proprio codice fiscale.

    Il tagliando di avvenuto rinnovo verrà spedito dalla Motorizzazione Civile e dovrà essere applicato sulla patente, nello spazio apposito; in attesa di esso, si potrà comunque continuare a guidare portando con sé il certificato medico, rilasciato dall'autorità sanitaria.

    Guidare con patente scaduta comporta il ritiro del documento e una sanzione minima € 155,00. [Art. 126 del C.d.S.]

    SMARRIMENTO O FURTO DELLA PATENTE

    In entrambi i casi, entro 48 ore dallo smarrimento della patente, si deve presentare denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza, insieme a due foto-tessera che verranno autenticate.

    Verrà rilasciato un permesso provvisorio, valido per 90 giorni.

    Entro tale periodo, il titolare riceverà il duplicato del documento al proprio domicilio, in contrassegno.

    Se la patente si dovesse deteriorare, tanto da non poterne più leggere i dati, il duplicato verrà rilasciato dopo aver presentato personalmente, entro 30 giorni, all'ufficio della Motorizzazione Civile: la domanda, una foto tessera e il documento rovinato,

    Consiglio pratico! Fotocopiate tutti i vostri documenti: è più veloce farsi rilasciare dei duplicati!

    RITIRO CARTA DI CIRCOLAZIONE

    La carta di circolazione viene ritirata dall'autorità che accerta le seguenti violazioni del Codice:

    • non sottoporre a visita e prova, presso la Motorizzazione Civile, un veicolo a cui si sono apportate modifiche rispetto alle caratteristiche indicate sulla carta di circolazione;
    • circolare senza che il veicolo sia stato sottoposto alla revisione prescritta o esibire documenti, di revisione, falsi;
    • non eseguire il cambio di proprietà o residenza entro 60 giorni;
    • non iscrivere il veicolo al P.R.A. o non richiedere il certificato di proprietà, entro i termini previsti;
    • non pagare, per 3 anni consecutivi, la tassa automobilistica;
    • non reclamare un veicolo rimosso, entro 180 giorni;
    • guidare un taxi senza licenza oppure senza attenersi alle norme indicate nella licenza stessa.
    Il documento viene restituito dopo aver compiuto i passi necessari per mettersi in regola con le prescrizioni sopra elencate.

    fac simile libretto di circolazione

    PERDITA PUNTI

    I punti vengono decurtati dopo aver pagato la sanzione oppure quando sia già trascorso il periodo a disposizione per fare ricorso o, lo stesso, sia risultato negativo.

    Il titolare della patente riceve apposita comunicazione dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

    Qualora non fosse possibile identificare il conducente che ha commesso la violazione, la comunicazione sulla detrazione dei punti viene fatta al proprietario del veicolo che, a sua volta, ha 30 giorni a disposizione per trasmettere i dati di chi si trovava alla guida, al momento dell'infrazione; se ciò non avviene, i punti verranno decurtati dalla patente del proprietario.

    Per i veicoli intestati a persone giuridiche (aziende, società, associazioni, enti …), qualora il rappresentante legale non comunichi, entro 30 giorni, i dati del conducente che ha commesso la violazione, si applica solamente una sanzione pecuniaria a partire da € 355.

    Anche a chi possiede una patente rilasciata da uno stato estero vengono applicate le norme sulla patente a punti.
    Le differenze, però, sono due: non si parte da un punteggio iniziale, ma si sommano i punti ad ogni violazione commessa.
    Inoltre, arrivati ai 20, non è prevista la revisione della patente ma il solo divieto di guidare in Italia:

    • per due anni se, nell'arco di un anno, si raggiungono i 20 punti;
    • per un anno se, invece, si raggiungono in un periodo di due anni;
    • per sei mesi, se i punti vengono raggiunti in un arco di tempo compreso fra i due e i tre anni.

    RECUPERO PUNTI

    Quando si sono persi dei punti, ma non oltre i 20, si possono recuperare nella misura di 6, per le patenti di categoria A, B, BE ed A1, 9 punti, per categorie C, CE, D, DE, frequentando un corso di aggiornamento presso le autoscuole.
    Al termine del corso prova di esame per riottenere 6 punti.
    Viene rilasciato un attestato di frequenza in duplice copia: una viene consegnata al partecipante, mentre l'altra viene spedita all'ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, per aggiornare l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

    Altro modo per recuperare tutti i punti consiste nel non commettere ulteriori infrazioni per un periodo di due anni.

    Quando, invece, si perdono tutti i venti punti in dotazione, è obbligatorio sostenere l'esame di guida, teorico e pratico, che deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica. In questo periodo di tempo, il titolare della patente può, comunque, continuare a guidare.
    Trascorsi i trenta giorni senza aver sostenuto l'esame, la patente viene sospesa a tempo indeterminato e le autorità competenti provvedono al ritiro effettivo del documento.

    autoscuola

    Informazioni e consigli utili

    DOCUMENTI

    Quando salite in macchina, accertatevi di avere sempre con voi i seguenti documenti:

    • carta di circolazione dell'auto,
    • patente di guida valida, relativa alla categoria del veicolo che state guidando,
    • certificato dell'assicurazione valido e contrassegno esposto,
    • carta verde se andate all'estero.

    DOTAZIONI DELL' AUTO

    Il Codice della Strada prevede alcune dotazioni obbligatorie per la vostra auto:

    • cinture di sicurezza anteriori e posteriori,
    • segnale mobile di pericolo (triangolo),
    • ruota di scorta,
    • giubbotto o bretelle riflettenti, di colore arancione, rosso o giallo, con marchio CE oppure UNI EN 471,
    • sistemi di ritenuta per bimbi (vedi qui)

    In aggiunta, consigliamo di portare con voi:

    • estintore e valigetta pronto soccorso,
    • una bottiglia d'acqua naturale, una piccola tanica d'olio per motore e candele,
    • lampadine e fusibili,
    • alcune copie della "constatazione amichevole", da utilizzare in caso d'incidente (da richiedere alla propria assicurazione).

    MANUTENZIONE PERIODICA

    Ogni diecimila chilometri è consigliabile fare il "tagliando" all'automobile:

    • cambiare l'olio, il filtro dell'olio e quello dell'aria, le candele;
    • controllare le cinghie del motore, le pastiglie dei freni e la batteria;
    • verificare la pressione dei pneumatici e della ruota di scorta.

    In ogni caso, portate l'auto dal meccanico di fiducia per un controllo generale.

    Ricordate di tenere sempre puliti il tergicristalli e il lunotto posteriore: una migliore visuale può essere d'aiuto alla vostra sicurezza.

    REVISIONE OBBLIGATORIA

    Tutti gli autoveicoli devono essere revisionati obbligatoriamente:

    • dopo quattro anni, i veicoli acquistati nuovi e, quindi, immatricolati per la prima volta,
    • ogni due anni, tutti gli altri.
    Dove si revisiona l'automobile?

    La prenotazione della revisione deve essere effettuata presso gli uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ovvero la Motorizzazione Civile), oppure presso le autofficine autorizzate che svolgono tutte le pratiche necessarie.

    Se vi fermano, su strada, le autorità competenti e verificano la mancata revisione, vi ritirano la Carta di Circolazione, come previsto dalle norme vigenti del C.d.S., e la revisione stessa dovrà essere svolta obbligatoriamente presso gli uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

    COME AFFRONTARE UN VIAGGIO

    Quando partite per un week-end o un lungo viaggio, verificate che:

    • assicurazione e bollo siano in regola,
    • la patente sia ancora valida (bisogna rinnovarla ogni dieci anni; dopo i cinquant'anni di età, ogni cinque; dopo i settanta, ogni tre anni).
    • la carta verde sia valida, se andate all'estero.

    Recatevi dal benzinaio di fiducia, fate il pieno di carburante e controllate:

    • il livello dell'olio,
    • il livello dell'acqua nel radiatore e nel serbatoio del tergicristalli (in inverno, ricordatevi di mettere anche il liquido anticongelante in entrambi),
    • la pressione dei pneumatici (anche della ruota di scorta).

    Inoltre, ricordatevi di verificare la funzionalità dei fanali e dei freni.

    FATTORI DI RISCHIO

    Esistono alcune situazioni, alla guida di un veicolo, che possono mettere a repentaglio la vostra sicurezza.

    Stanchezza

    E' un fattore importante poiché coinvolge la capacità di attenzione, fino ad arrivare al temuto colpo di sonno, causa di molti incidenti, anche gravi.
    Prima di mettervi al volante, valutate a fondo il vostro stato fisico: in base all'età, al pasto consumato, se soffrite di disturbi del sonno o assumete farmaci che inducono assopimento (ansiolitici, antidolorifici, antiallergici e rilassanti muscolari …).

    Alcool

    Riduce la capacità di concentrazione e la rapidità dei riflessi causando sonnolenza ma, anche, un'euforia che impedisce la giusta valutazione delle situazioni. Ognuno ha una diversa sensibilità nei confronti dell'alcol, che dipende da fattori variabili di volta in volta.

    Un esempio pratico: un uomo di 70 kg che beve un quarto di vino, a 12°, raggiunge un tasso alcolemico di 0,5 g/l, cioè il massimo consentito dall'art. 186 del C.d.S. Una donna di uguale corporatura, con la stessa quantità, raggiunge 0,6 g/l.

    Il consiglio è sempre lo stesso: Non bere quando si deve guidare!
    Se vi accorgete di avere difficoltà alla vista (messa a fuoco, ecc…) e a tenere dritta la testa, se non riuscite a mantenere un'andatura corretta ed una velocità adeguata alle circostanze:

    fermatevi nella più vicina area di sosta e riposatevi quanto ritenete necessario, in generale almeno mezz'ora.

    GUIDA CON NEVE O GHIACCIO

    La prima regola da tenere presente è quella di controllare l'usura dei pneumatici, meglio se da neve poiché possiedono un'aderenza maggiore rispetto alle gomme normali, anche in caso di sola pioggia.

    Non dimenticate, comunque, di portare con voi anche le catene perché, su alcune strade di montagna, sono obbligatorie come indicato dai segnali stradali.

      Altri accessori utili possono essere:
    • olio a bassa fluidità per il motore,
    • liquido anticongelante per il radiatore e per il tergicristalli,
    • additivo per il gasolio in auto diesel,
    • spazzole tergicristalli per il gelo,
    • spray deghiaccianti per serrature e antiappannanti per vetri.

    Se le ruote motrici slittano, sul ghiaccio, potete partire usando la seconda marcia: rilasciate piano la frizione e tenete su di giri il motore. La macchina dovrebbe muoversi lentamente.

    Come soluzione alternativa, potete stendere i tappetini dell'auto davanti alle ruote motrici.

    Viaggiate sempre a velocità bassa e costante, utilizzando le marce intermedie (seconda e terza), mantenete la distanza di sicurezza adeguata ed evitate di compiere brusche manovre con lo sterzo: se vi accingete ad affrontare una curva, anticipatela girando leggermente il volante nella direzione opportuna.

    Non frenate mai bruscamente, ma con piccoli colpi per evitare il blocco completo delle ruote e il conseguente slittamento del mezzo (fate attenzione anche se la vostra automobile possiede il sistema ABS poiché ha, comunque, dei limiti).
    Per fermarsi in salita, è sufficiente togliere il piede dall'acceleratore, mentre in discesa è consigliabile usare le marce basse sfruttando, così, il freno motore.

    In condizioni atmosferiche di neve o ghiaccio, non abbiate fretta di arrivare a destinazione poiché tutte le reazioni del veicolo sono rallentate.

    GUIDA CON PIOGGIA O NEBBIA

    Procedete con prudenza: moderate la velocità, mantenete una distanza di sicurezza doppia rispetto al normale e accendete, anche di giorno, le luci di posizione e gli anabbaglianti (i proiettori fendinebbia, se in dotazione al veicolo).

    Con la nebbia, l'uso degli abbaglianti è sconsigliato poiché provocano l'effetto "muro", impedendovi la visuale.

    Con la pioggia, evitate brusche accelerazioni e improvvise sterzate, potreste rischiare di rendere ingovernabile la vostra auto.

    Non sorpassate sulle strade a doppio senso di marcia e in quelle dove manca lo spartitraffico.

    Evitate di fermarvi, ma se vi capitasse, per un'emergenza, spostatevi al più presto fuori dalla carreggiata e utilizzate le quattro frecce per segnalare la vostra posizione.

    Piccoli imprevisti

    Sosta d'emergenza

    Quando ci si ferma per un'emergenza, sulla piazzola o sulla corsia apposita, bisogna rendersi visibili mantenendo i fari dell'auto accesi e, se la sosta si protrae, posizionando, a 100m dietro al veicolo, il triangolo. Se scendete dal mezzo, dovete indossare il giubbetto o le bretelle riflettenti.

    Ruota insabbiata

    Se vi capita di aver parcheggiato su un terreno sabbioso o ricoperto di fango e, al momento di ripartire, una o più ruote dell'auto gira a vuoto, provate a sistemare una tavoletta di legno o dei sassi fra la ruota e il suolo in modo che il pneumatico faccia presa su una superficie resistente. In mancanza di tali materiali potete utilizzare i tappetini dell'auto.

    Acqua che bolle

    Qualora si accendesse la spia dell'acqua, fermatevi appena possibile e lasciate raffreddare il motore. Aprite il cofano e, utilizzando uno straccio per evitare scottature, svitate il tappo del radiatore: se il liquido non è sufficiente, rabboccate con acqua di rubinetto o minerale (non gasata), altrimenti potete utilizzare quella del serbatoio lavavetri.

    Spia dell'olio

    Se s'illumina, dovete fermarvi subito, altrimenti il motore può subire gravi danni, poiché la spia indica mancanza di lubrificante. Non ripartite senza aver riempito l'apposito serbatoio.

    Batteria scarica

    Se il motorino d'avviamento gira a fatica e l'auto non parte, potrebbe esserci un problema di batteria scarica. Per ridarle energia, collegatela, a motori spenti, alla batteria di un'altra auto con gli appositi cavi: il filo rosso va usato sul polo positivo, il nero su quello negativo. Avviate, per prima, la macchina che fornisce l'energia e poi l'altra. Lasciate il motore acceso e staccate i cavi: ora potete ripartire.

    ATTENZIONE: assicuratevi che la batteria della vostra auto non abbia oltre quattro anni, altrimenti sostituitela poiché non è più affidabile.

    L'auto non parte

    Se, infilando la chiave, sentite girare il motorino d'avviamento ma il motore non si avvia, date un'occhiata alle candele: potrebbero essere esaurite oppure solo sporche. Pulitele con una spazzola di ferro e, appena vi è possibile, sostituitele.

    PRIMA DI INTRAPRENDERE UN VIAGGIO CONTROLLARE:
    • Lo stato della batteria
    • Il livello dell'olio
    • Lo stato delle candele
    • L'acqua nel radiatore
    • L'efficienza dell'impianto elettrico

    Trasporti particolari

    Quando il passeggero è un bambino:

    Se ha più di 12 anni oppure è alto più di un metro e mezzo, può utilizzare le cinture di sicurezza, come un adulto.

      Per gli altri, la normativa varia a seconda del peso:
    • al di sotto dei 10 kg, si utilizza una "navicella", ovvero una piccola culla che possiede cinghie proprie per trattenere il piccolo e si fissa al sedile anteriore (se non è presente l'airbag!) con la cintura di sicurezza dell'auto;
    • da 10 a 20 kg, si fa sedere su un seggiolino che viene fissato al sedile come la navicella e possiede cinture proprie;
    • da 20 a 36 kg, invece, si usa un "cuscino" sagomato e il bambino viene allacciato con la cintura di sicurezza.

    Controllate al momento dell'acquisto che tutti questi dispositivi portino il marchio di omologazione (una E con numeri e lettere) e seguite attentamente le istruzioni di montaggio, fornite dal produttore.

    ATTENZIONE: non fissate mai un seggiolino rivolto in senso contrario a quello di marcia su un sedile in cui sia presente un airbag.

    Quando si viaggia con animali domestici:

    • devono essere trasportati nel vano posteriore, diviso da una rete,
    • animali di piccola taglia possono essere custoditi in un'apposita gabbia o contenitore.

    Se la rete divisoria viene installata in modo permanente deve avere l'autorizzazione della Motorizzazione Civile.

    Comunque, come regola generale, essi non devono creare intralcio al guidatore.

    Quando si trasportano oggetti ingombranti

      Il carico:
    • deve essere sistemato in modo tale da non impedire la visibilità e la libertà dei movimenti di chi giuda;
    • non può sporgere dalla sagoma del veicolo. È tollerata la sporgenza posteriore, non superiore ai 3/10 della lunghezza del mezzo, purché segnalata con l'apposito pannello quadrato a strisce bianche e rosse;
    • deve essere saldamente fissato per impedirne la caduta e in modo che non venga compromessa la stabilità del veicolo.

    Inoltre, sia trasportato che trainato, il carico non deve strisciare sul terreno.

    Incidente stradale

    … con danni solo a cose

    Se i danni sono di lieve entità, stabilire, fra le parti, la dinamica dell'incidente, compilare il modulo di "Constatazione amichevole" e spostare, al più presto, i veicoli dalla carreggiata. Se non si giunge ad un accordo, è opportuno farsi rilasciare una dichiarazione scritta e firmata da uno o più testimoni, con relative generalità. Se il sinistro risulta più grave, chiamare il SOCCORSO STRADALE (ACI 116) per rimuovere i veicoli e il SOCCORSO PUBBLICO (113) per stabilire le responsabilità. In attesa dei mezzi di soccorso, posizionare il segnale mobile di pericolo (triangolo), in particolare se ci si trova in un tratto di strada con scarsa visibilità.

    …con feriti

    Mantenete la calma, valutate in maniera sommaria l'accaduto e chiamate il SOCCORSO PUBBLICO (113) dando le maggiori informazioni possibili, per mettere in grado l'operatore di inviare i mezzi di soccorso più idonei.

    triangolo di segnalazione

    Estremamente importante!

    Segnalate la presenza del sinistro con le quattro freccie, il triangolo ed ogni altro mezzo idoneo alla situazione. Eviterete, così, ai feriti e a voi stessi , il rischio di ullteriori incidenti.

    Se non avete alcuna nozione di "Pronto Soccorso", qualora la situazione dei feriti appaia grave, astenetevi dall'agire e attendete i mezzi di soccorso adeguati.

    l'Art. 189 del C.d.S., impone a chiunque di prestare soccorso in caso di incidente, pena l'addebito fino ad un massimo di 10 punti sulla patente.

    Comma 5 - Chi non si ferma dopo un incidente, con danno a sole cose, è soggetto a una sanzione minima di € 272,00.

    Comma 7 - Omissione di soccorso in caso di incidente con feriti, reclusione minima un anno.

    Omicidio stradale

    Regolato dalla legge 41 del 2016 con ulteriori modifiche e integrazioni, art. 589bis CP

    1. nelle ipotesi base la pena è da 2 a 7 anni , la morte è stata causata violando il Codice della strada;

    2. la pena è da 8 a 12 anni, per chi provoca la morte di una persona sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave (con un tasso alcolemico superiore a 1.5 grammi per litro);

    3. si prevede la reclusione da 5 a 10 anni se l'omicida si trova in stato di ebrezza più lieve (tasso alcolemico oltre 0.8 grammi per litro) o abbia causato l'incidente dopo condotte pericolose (eccesso di velocità, inversioni a rischio, giuda contromano etc.).

    4. pena dai 5 ai 10 anni per omicidio:
      -chi passa col semaforo rosso
      -chi in spazi urbani tiene una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita (50kmh o 70kmh in strade extraurbane)
      -chi viaggia in contromano
      -chi sorpassa in corrispondenza di curve o dossi
      -chi sorpassa con linea continua
      -la pena viene aumentata per chi guida senza patente
      -per chi cagiona la morte di più persone la pena può essere aumentata fino al triplo, però non superiore ai 18 anni

    5. Chi abbandona animali che causano incidenti mortali, pena dai 2 ai 7 anni

    Nell'ipotesi dell'omicidio stradale plurimo oppure di morte di una persona e lesione di altra, il limite massimo di pena stabilito è di 18 anni.

    La legge stabilisce che per l'omicidiostradale è sempre consentito l'arresto in flagranza di reato (anche nel caso in cui il soggetto, conducente del veicolo a motore, responsabile dell'incidente si sia fermato ed abbia prestato soccorso) mentre in presenza delle aggravanti diventa obbligatorio. Se il conducente del veicolo, dopo l'incidente, si dà alla fuga, scatta l'aumento della pena (da un terzo fino a due terzi) e in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 5 anni.

    Nella ipotesi più grave di reato (omicidio e lesioni) in cui il conducente sia camionista, autista di autobus e in genere ai conducenti di mezzi pesanti, si applicheranno gli aggravi di pena anche in presenza di ebbrezza lieve (tasso alcolemico superiore a 8.8 g/l ma inferiore a 1.5).

    Nei casi di condanna o patteggiamento (anche con condizionale) viene automaticamente revocata la patente, che potrà essere conseguita dopo 15 anni.

    Nei casi più gravi se il conducente è fuggito potrà riavere la patente almeno 30 anni dopo la revoca.

    I segnali stradali

    SEGNALI DI PRECEDENZA

    dare
    precedenza

    fermarsi
    e dare precedenza

    intersezione con
    precedenza a destra

    diritto
    di precedenza

    fine di diritto
    di precedenza

    dare precedenza
    nei sensi unici alternati

    intersezione con
    diritto di precedenza

    intersezione a T con
    diritto di precedenza

    diritto di precedenza
    nei sensi unici alternati

    intersezione a T con
    diritto di precedenza

    confluenza
    a destra

    confluenza
    a sinistra

    SEGNALI DI PERICOLO

    curva
    a destra

    curva
    a sinistra

    attraversamento
    pedonale

    doppia curva
    la prima a destra

    doppia curva
    la prima a sinistra

    attraversamento
    ciclabile

    passaggio a livello
    con barriere

    passaggio a livello
    senza barriere

    attraversamento
    tranviario

    strada
    deformata

    pericolo
    dosso

    pericolo
    cunetta

    pericolo
    strettoia

    strettoia
    a sinistra

    strettoia
    a destra

    salita
    ripida

    discesa
    ripida

    doppio
    senso

    caduta massi
    da sinistra

    caduta massi
    da destra

    pericolo
    rotatoria

    banchina
    cedevole

    strada
    sdrucciolevole

    materiale
    instabile

    pericolo
    bambini

    pericolo
    animali

    animali
    selvatici

    sbocco su molo
    o su argine

    ponte
    mobile

    pericolo
    semaforo

    pericolo
    aerei

    vento
    laterale

    pericolo
    incendio

    lavori
    in corso

    altri
    pericoli

    senso unico
    frontale

    SEGNALI DI DIVIETO

    divieto
    di transito

    senso
    vietato

    distanza
    minima

    divieto
    di sorpasso

    fine divieto
    di sorpasso

    divieto di transito
    ai pedoni

    divieto sorpasso ai
    veicoli con carico > 3,5t

    fine divieto
    precedente

    divieto
    acustico

    limite massimo
    di velocità

    fine limite
    di velocità

    via
    libera

    transito vietato
    alle biciclette

    ai motoveicoli
    a due ruote

    ai veicoli
    a trazione animale

    ai veicoli
    a braccia

    agli
    autobus

    alle macchine
    agricole

    ai veicoli con massa
    a pieno carico >3,5t

    ai veicoli con massa
    a pieno carico >6,5t

    ai veicoli a motore
    trainanti un rimorchio

    divieto di sosta
    e fermata

    divieto
    di sosta

    transito vietato a
    tutti gli autoveicoli

    transito vietato ai veicoli che:

    trasportano esplosivi
    o prodotti infiammabili

    trasportano merci
    pericolose

    trasportano prodotti
    contaminanti per l'acqua

    hanno larghezza
    superiore a ... metri

    hanno altezza
    superiore a ... metri

    hanno lunghezza
    superiore a ... metri

    hanno massa per asse
    superiore a ... tonnellate

    hanno massa
    superiore a ... tonnellate

    SEGNALI DI OBBLIGO

    direzione obbligatoria:

    diritto

    sinistra

    destra

    preavviso di direzione obbligatoria:

    a sinistra

    a destra

    rotatoria

    direzioni consentite:

    a sinistra

    a destra

    passaggi consentiti

    inizio:

    percorso
    pedonale

    pista
    ciclabile

    percorso pedonale
    e ciclabile

    fine:

    percorso
    pedonale

    pista
    ciclabile

    percorso pedonale
    e ciclabile

    pista ciclabile contigua al marciapiede:

    inizio

    fine

    percorso riservato ai quadrupedi, da soma o da sella:

    inizio

    fine

    limite minimo di velocità:

    inizio

    fine

    obbligo catene per neve

    posto di blocco

    accesso autostradale

    varco doganale

    segnali di indicazione di colore:
    • verde
    • per le autostrade

    • blu
    • per le strade extraurbane

    • bianco
    • per le strade urbane

    • giallo
    • per segnali temporanei dovuti a lavori sulla strada

    • marrone
    • per località di interesse storico, culturale o turistico

    • nero
    • per zone industriali e commerciali

    • arancione
    • per scuolabus e taxi

    Il "patentino" per ciclomotori

    I minorenni che vogliono guidare un ciclomotore (veicolo a motore a due o tre ruote con cilindrata fino a 50 cc e velocità massima su strada 45 km/h; può portare solo il conducente) devono possedere il certificato di idoneità alla guida ("patentino").

    Il patentino si consegue superando esame teorico e pratico a seguito di uno specifico corso tenuto c/o scuole e autoscuole.

    Dal 1° luglio 2005 il patentino è obbligatorio anche per i maggiorenni che non siano titolari di patente di guida.

    PRINCIPALI VIOLAZIONI E SANZIONI CORRISPONDENTI:

    Guida senza "patentino" sanzione amministrativa (minima € 542,00) e sanzione accessoria: fermo del mezzo.
    (Art. 116 comma 13 bis)

    Guida senza casco (o non allacciato – non omologato) sanzione amministrativa (minima € 74,00) con fermo del veicolo.
    (Art 171 comma 1,2,3)

    Trasporto di passeggeri sanzione amministrativa (minima € 74,00) e, se il conducente è minorenne, fermo del ciclomotore.
    (Art 170 comma 2,6)

    Mancanza di copertura assicurativa sanzione amministrativa (minima € 35,00) e fermo del mezzo sino a regolarizzazione (deve avvenire entro 30 gg. dalla contestazione).

    LE MINIVETTURE - MICROCAR
    • Vengono assimilati ai ciclomotori;
    • Si possono guidare dai 14 anni in su con il patentino per i ciclomotori, dopo i 16 anni con patente A1, cioè motocicli da 125 cc;
    • Son soggette a sanzione, ma non a decurtazione di punti;
    • Obbligatorio l'uso delle cinture;
    • Multe salate per chi produce o commercializza microcar che superino i 45 km/h e per i motorini truccati

    Monopattini Elettrici

    REGOLATIVE:

    • casco obbligatorio
    • obligo di targa
    • divieto di sosta selvaggia o sui marciapiedi
    • sanzioni per mancanza di freccie, freni
    • vietato il potenziamento del motore
    • vietata la contraffazione dei dati del proprietario

    Annotazioni importanti

    NEO PATENTATI: a partire da febbraio 2008, i neo patentati, nel primo anno non potranno superare gli 80 Km/h su strade extraurbane; inoltre, verranno raddoppiate le multe per il superamento dei limiti di velocità e per chi utilizzi una vettura superiore ai 50 KiloWatt.

    ARIA CONDIZIONATA: vi è il divieto di tenere acceso il motore durante la sosta o la fermata del veicolo per garantirsi l'aria condizionata; sanzione minima € 200,00.

    Comportamento dei pedoni

    tratto dall' Art. 190

    • 1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.
    • 2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
    • 3. E' inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali.
    • 4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.
    • 5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
    • 6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
    • 7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.
    • 8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.
    • 9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericoloper gli altri utenti.
    • 10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €22,00 a €88,00.
    attraversare sempre con prudenza...

    ...VIAGGIARE PIU' SICURI CON LA GUIDA DELL' AUTOMOBILISTA

    Zona a Traffico Limitato

    Ai sindaci il buonsenso di applicare limitazioni dannose e poco chiare ma attuare soluzioni equilibrate.

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