La presente Guida riporta normative
relative a un corretto comportamento
dell'automobilista, secondo il Decreto
Legislativo del 30 aprile 1992 n.285 con
sue ulteriori modifiche e/o integrazioni.
Il La presente Guida vuole essere un utile strumento di conoscenza per l'applicazione delle normative esistenti nonchè un valido aiuto per la soluzione di problemi pratici. Più conoscenza vuol dire più sicurezza stradale.
Principali cause di incidenti stradali
Eccesso di velocità
Mancato rispetto della distanza di sicurezza
Mancato rispetto della precedenza
Abuso di alcool - assunzione di sostanze stupefacenti
Guida distratta o pericolosa
Attraversamento irregolare dei pedoni
In Italia si verificano ogni anno migliaia di morti e di disabili per incidenti stradali con costi sociali molto importanti!
...il 90% degli incidenti è dovuto a responsabilità dell'automobilista.
Numeri d'emergenza
(chiamata gratuita)
SOCCORSO PUBBLICO di Emergenza 113
EMERGENZA SANITARIA Pronto Intervento 118
CARABINIERI Pronto Intervento 112
VIGILI DEL FUOCO Pronto Intervento 115
SERVIZIO ANTINCENDIO Corpo Forestale dello Stato 1515
il portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
dove Cittadini, Operatori Professionali e Imprese possono consultare informazioni
e accedere ai servizi a loro dedicati.
Il Codice della Strada (C.d.S) prevede che
ad ogni patente venga assegnato un punteggio
iniziale di 20 punti registrato all'anagrafe
degli abilitati alla guida, tenuto dal
Dipartimento dei Trasporti Terrestri del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Solo per alcune violazioni è prevista una
decurtazione dei punti iniziali, in aggiunta alle
già presenti sanzioni amministrative e penali.
All'automobilista, che per un periodo di due
anni non commette infrazioni implicanti perdita
di punti, vengono accreditati due punti
extra (fino ad un massimo di dieci).
A tutti coloro che hanno ottenuto la patente
dopo il 1° ottobre 2003, (neopatentati) e non
abbiano altra patente B o superiore, viene
decurtato un punteggio doppio ad ogni violazione,
per i primi tre (3) anni dal rilascio.
Alcune regole generali stabiliscono che:
se si commettono, allo stesso tempo, più
violazioni per le quali è prevista la sola
decurtazione di punti, vengono detratti, al
massimo, quindici (15) punti, anche per i
neopatentati;
se, invece, le violazioni commesse prevedono
la sospensione o la revoca della
patente, i punti da detrarre si sommano in
modo pieno, anche oltre il limite dei quindici;
ugualmente, ai neopatentati che commettono
una sola violazione che comporti
una detrazione superiore a 15, per effetto
del raddoppio, vengono decurtati i
punti in modo pieno.
In ultima analisi, se vengono detratti alcuni
punti (non venti), ma nei successivi due anni
non si commettono altre infrazioni, si ricostituisce
l'ammontare iniziale di venti.
Guidare con patente scaduta.
Sanzione minima € 155,00 se pagata entro
60 giorni. [Art. 126 - comma 7 del Codice della Strada]
Il documento viene restituito dopo averlo rinnovato
(vedi rinnovo)
Scatta inoltre dopo aver commesso tre infrazioni
gravi.
Sospensione patente
Partecipare a gare in velocità con veicoli a
motore, senza autorizzazione, comporta la
sospensione della patente e la reclusione da
uno a tre anni.
Sono previste revoca della patente e reclusione
da tre a sei anni se, dalla competizione,
derivano lesioni gravi ad una o più persone.
Se avviene la morte di una o più persone si
applica la revoca della patente e la reclusione
da sei a dodici anni.
Per tutti questi casi viene disposta una sanzione
a partire da € 25.000,00. Chi organizza
questo tipo di gare abusive, è punito con la
reclusione da uno a tre anni e una sanzione a
partire da € 25.000,00. [Art. 9-bis]
Adibire un veicolo a taxi, senza licenza, comporta
la sospensione della patente da quattro
a dodici mesi e la confisca del veicolo.
Sanzione minima € 1.632,00.
Se si incorre due volte, in un periodo di tre
anni, nella stessa violazione consegue la
revoca (vedi pag. 68) del documento. [Art. 86 – comma 2]
A chiunque, munito di patente di categoria
A, A1, B, C e D, guidi un veicolo per il quale è
richiesta patente di altra categoria, viene
sospesa la patente da uno a sei mesi.
Sanzione minima € 155,00. [Art. 125 – comma 3 e comma 5]
In caso di tasso alcolemico superiore a 0,0
(g/l) per chi ha preso la patente da meno di
tre anni, per i professionisti della guida (es.
tassisti, camionisti,
autisti)
Ritiro patente e carta di circolazione
Ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto di
persone o di cose che circolino in un periodo
in cui era stato loro intimato di non proseguire
il viaggio, vengono ritirati entrambi i documenti
che verranno restituiti solo al termine
del periodo di riposo previsto.
Sanzione minima € 1.769,00. [Art. 174 – comma 7-bis]
La stessa sanzione è prevista per i conducenti
di veicoli senza cronotachigrafo, adibiti al
trasporto professionale. [Art. 178 – comma 4-bis]
Sospensione carta di circolazione
Il mancato rispetto delle norme sul servizio di
noleggio con conducente o l'inosservanza
delle condizioni dell'autorizzazione con autovettura
comportano la sospensione della
carta di circolazione da due a otto mesi e
una sanzione minima € 155,00. [Art. 85-comma 4]
La stessa violazione ma con veicoli diversi da
autovettura prevede il ritiro della C.d.C., dell'autorizzazione
e una sanzione minima
€ 77,00. [Art. 85 – comma 4-bis]
Bisogna far ricorso al giudice di pace di competenza territoriale con due carte e marche da bollo di cui una, consegnata al protocollo dove bisogna indicare una
valida e logica motivazione di opposizione all'infrazione allegando, il verbale originale. Dopodichè copia del ricorso conforme all'originale
approvato, è da consegnare alla prefettura competente che restituirà immediatamente la patente. Il dibattimento avrà poi il suo corso.
Superare i limiti di velocità di 40 km/h e non
oltre i 60 km/h. [Art. 142 - comma 9°] Sospensione della patente da uno a tre mesi
(con inibizione alla guida del veicolo nella
fascia oraria che va dalle 22 alle 7 per i tre
mesi successivi alla restituzione della patente)
e sanzione minima € 370,00.
Se si viola la stessa norma per due volte, in un
biennio, è prevista la sospensione della
patente da otto a diciotto mesi.
Superare i limiti di velocità di 60 km/h . [Art. 142 - comma 9° bis] Sospensione della patente da sei a dodici
mesi e sanzione minima € 500,00.
Se si viola la stessa norma per due volte, in un
biennio, è prevista la revoca della patente.
-10 PUNTI
Circolare contromano nelle curve, sui dossi,
raccordi convessi, strade divise in più carreggiate
separate o in condizioni di scarsa visibilità. [Art. 143 – comma 12] Sospensione della patente da uno a tre mesi
e sanzione minima € 295,00.
In caso di recidiva, la sospensione è da due a
sei mesi.
-10 PUNTI
Sorpasso effettuato in situazioni pericolose:
di tram e filobus fermi (sorp. a destra)
di veicoli fermi (al semaforo, al passaggio a livello o incolonnati)
di veicoli in fase di sorpasso
alle intersezioni
in curva, dosso o in condizioni di scarsa visibilità
agli attraversamenti pedonali.
[Art. 148 – commi 9,10,11,12, 13]
Sospensione della patente da uno a tre mesi e sanzione minima € 150,00.
-10 PUNTI
Sorpasso effettuato da veicoli di massa a
pieno carico superiore a 3,5 t, nelle stesse
situazioni sopra elencate ed anche sulle strade
in cui il divieto sia imposto dall'apposito
segnale. [Art. 148 – comma 14] Sospensione della patente da due a sei mesi
e sanzione minima € 295,00.
-10 PUNTI
Fare inversione di marcia, attraversare lo
spartitraffico e circolare contromano sulle
autostrade, su strade extraurbane principali,
sulle rampe e sugli svincoli. [Art. 176 – comma 19] Sospensione della patente da sei a ventiquattro
mesi, fermo amministrativo per 90
giorni e sanzione minima € 1.842,00
In caso di recidiva, il veicolo viene confiscato.
-10 PUNTI
Fare retromarcia in autostrada, su strade
extraurbane principali, rampe, svincoli e corsie
d'emergenza eccetto quando si effettuino
le manovre necessarie in aree di servizio o
parcheggio. [Art. 176 - comma 20 - con rif. al c.1, b] Sanzione minima € 389,00.
-10 PUNTI
Circolare sulle corsie d'emergenza o su quelle
d'immissione ed uscita (ovvero corsie di
variazione di velocità) in autostrada e sulle
strade extraurbane, se non per compiere le
manovre consentite. [Art. 176 - comma 20–con rif. al c.1, c e d] Sospensione patente da due a sei mesi e sanzione
minima € 389,00.
-10 PUNTI
Non fermarsi ad un posto di blocco, quando
il fatto non costituisca reato. [Art. 192 – comma 7] Sanzione minima € 1.227,00.
-10 PUNTI
Guidare in stato d'ebbrezza. [Art. 186 – comma 2 a] Ammenda minima € 500,00 qualora il tasso
alcolemico sia risultato tra 0,5 e 0,8 (g/l)con
sospensione della patente da tre a sei mesi.
[Art. 186 – comma 2 b] Ammenda minima € 800,00 qualora il tasso
alcolemico sia risultato tra 0,8 e 1,5 (g/l), l'arresto
fino a tre mesi e la sospensione della
patente da sei mesi a un anno.
[Art. 186 – comma 2 c] Ammenda minima € 1.500,00 qualora il tasso
alcolemico sia risultato superiore ai 1,5 (g/l),
l'arresto fino a sei mesi e la sospensione della
patente da uno a due anni.
[Art. 186 – comma 2 bis] Se il conducente in stato di ebrezza provoca
un incidente stradale, le pene di cui al
comma 2 sono raddoppiate con il fermo del
veicolo per novanta giorni.
Rifiutarsi di eseguire il test per verificare il tasso
alcolemico [Art. 186 - comma 7] In caso di rifiuto dell'accertamento, il conducente
è soggetto alla sanzione minima €
1.500,00. Dalle violazioni consegue la sospensione
della patente per un periodo da sei
mesi a due anni e il fermo del veicolo per 180
giorni.
Se il soggetto compie più violazioni in un biennio,
gli verrà revocata la patente.
Se vuoi conservare la patente
a lungo...rispetta le regole:
EVITA DI BERE TROPPO!
-10 PUNTI
Non fermarsi e non prestare assistenza in caso
d'incidente, causato dal proprio comportamento,
con gravi danni alle cose tali da implicare
la revisione del veicolo stesso. [Art. 189 – comma 5, 2° periodo] Sospensione della patente da 15 giorni a due
mesi e sanzione minima € 272,00.
-10 PUNTI
Guidare sotto l'effetto di sostanze stupefacenti [Art. 187- comma 8] Quando il fatto costituisce reato, in caso di
rifiuto dell'accertamento, il conducente è
soggetto a sanzione minima € 1.500,00,
sospensione patente minimo un anno, arresto
minimo tre mesi.
-10 PUNTI
Al conducente che circola con veicolo
sprovvisto di limitatore di velocità, o con
caratteristiche non rispondenti a quelle fissate,
o non funzionante. [Art. 179 – comma 2 bis] Sospensione della patente da 15 giorni a tre
mesi ed una sanzione amministrativa minima
€ 870,00.
-10 PUNTI
Non fermarsi e non prestare assistenza in caso
d'incidente, causato dal proprio comportamento,
con danni alle persone. [Art. 189 – comma 6] Violazione sottoposta alle norme del C.d.P.P.
che prevede la reclusione minima 6 mesi
Sospensione della patente minima un anno.
Bere troppo può causare gravi
incidenti...
EVITA DI BERE TROPPO!
-10 PUNTI
Al conducente di un veicolo sprovvisto del
cronotachigrafo adeguato, o non funzionante,
oppure con foglio di registrazione non
inserito. [Art. 179 - comma 2] Sanzione minima € 779,00, raddoppiata in
caso di alterazione del cronotachigrafo e di
manomissione dei sigilli.
-10 PUNTI
Trasportare materiali pericolosi senza regolare
autorizzazione o senza rispettare le condizioni
di sicurezza prescritte. [Art. 168 – comma 8] Sospensione della patente e della carta di
circolazione da due a sei mesi e sanzioneminima
€ 1.842,00; in caso di recidiva, si procederà
alla confisca del veicolo.
-10 PUNTI
Trasportare materiali pericolosi senza osservare
le prescrizioni ministeriali sull'idoneità tecnica
dei dispositivi di equipaggiamento e di
segnalazione dei veicoli. [Art. 168 – comma 9] Sospensione della patente e della carta di
circolazione da due a sei mesi e sanzione
minima € 373,00.
-8 PUNTI
Non rispettare la distanza di sicurezza necessaria,
causando un incidente con gravi danni
alle persone. [Art. 149 – comma 6] Verranno applicate sanzioni penali in caso di:
gravi lesioni con 40 giorni di prognosi o pericolo
di vita, oppure omicidio colposo. [Art. 347 del C.d.P.P.] Se si viola la stessa norma per due volte, in un
biennio, si applica la sospensione della
patente con immediato ritiro del documento.
Sanzione minima € 389,00.
-8 PUNTI
Tenere un comportamento pericoloso sui
passaggi ingombrati o sulle strade di montagna,
causando gravi danni alle persone. [Art. 150 – comma 5] Sanzione minima € 389,00.
Sanzioni accessorie come da art. 149-c.6.
-8 PUNTI
Fare inversione di marcia in prossimità o in
corrispondenza di curve, dossi o incroci. [Art. 154 – comma 7] Sanzione minima € 78,00.
-6 PUNTI
Mancato arresto al segnale di stop, prima di
immettersi nell'intersezione. [Art. 145 – comma 5] Sanzione minima € 150,00.
Se si viola la norma per due volte, in un biennio,
è prevista la sospensione della patente
minima un mese.
-6 PUNTI
Mancato arresto al semaforo rosso o in presenza
di un agente del traffico. [Art. 146 – comma 3] Sanzione minima da € 150,00.
Se si viola la norma per due volte, in un biennio,
si applica la sospensione della patente
minima un mese.
-6 PUNTI
Violare le disposizioni sui passaggi a livello:
se non ci sono barriere, verificare che non
ci siano treni in arrivo e, in caso affermativo,
oltrepassare rapidamente i binari
non si deve attraversare quando le barriere
siano chiuse o in movimento e siano in
funzione i dispositivi luminosi o acustici
[Art. 147 – comma 5]
Sanzione minima € 78,00.
Se si viola la norma per due volte, in un biennio,
si applica la sospensione della patente
minima un mese.
-5 PUNTI
Viaggiare a velocità inadeguata:
in caso di visibilità limitata,
nelle curve o agli incroci,
in luoghi affollati o di notte,
nei centri abitati o su strade fiancheggiate
da edifici,
nelle forti discese o nei passaggi ingombrati.
[Art. 141 – comma 8] Sanzione minima € 78,00
-5 PUNTI
Mancato rispetto degli obblighi di precedenza, senza usare la necessaria prudenza per
evitare incidenti. [Art. 145 – comma 10] Sanzione minima € 150,00.
Se si viola la norma per due volte, in un biennio,
si applica la sospensione della patente,
minima un mese.
-5 PUNTI
Eseguire la manovra di sorpasso a destra
(dove ciò sia consentito) in maniera pericolosa
e non adeguata alle circostanze. [Art. 148 – comma 15, con rif. al c. 3] Sanzione minima € 74,00.
Se si viola la norma per due volte, in un biennio, si applica la sospensione della patente
da uno a tre mesi.
-5 PUNTI
Mancato rispetto delle distanze di sicurezza
che abbia causato un incidente con gravi
danni a veicoli tali da determinare la revisione
del mezzo che ha provocato il sinistro. [Art. 149 – comma 1 e 5] Sanzione minima € 78,00.
Se si viola la norma per due volte, in un biennio,
si applica la sospensione della patente
da uno a tre mesi.
-5 PUNTI
Tenere un comportamento pericoloso sui
passaggi ingombrati o sulle strade di montagna,
causando gravi danni ai veicoli tali da
determinare la revisione del mezzo che ha
causato il sinistro. [Art. 150 – comma 5] Sanzione minima € 78,00.
Se si viola la norma per due volte, in un biennio,
si applica la sospensione della patente
minima un mese.
-5 PUNTI
Guida di un motociclo senza casco, con
casco irregolare o non allacciato oppure trasportare
un passeggero nelle stesse condizioni. [Art. 171 – comma 2] Quando il mancato uso del casco riguarda
un minore trasportato, della violazione risponde
il conducente.
Sanzione minima € 74,00; consegue il fermo
amministrativo del mezzo per 60 giorni.
-5 PUNTI
Mancato uso dei sistemi di ritenuta: cinture di
sicurezza e seggiolini per bambini. [Art. 172 – comma 10] Quando il mancato uso riguarda un minore,
della violazione risponde il conducente del
veicolo.
Sanzione minima € 74,00.
Se si viola la norma due volte, in un biennio, si
applica la sospensione della patente da 15
giorni a due mesi.
-5 PUNTI
Alterare oppure ostacolare il funzionamento
delle cinture di sicurezza. [Art. 172 comma 11] Sanzione minima € 37.
Ricordati sempre il casco...
ESENZIONI
Sono esentati dall'uso delle cinture di sicurezza[Art. 172 - comma 8] i seguenti soggetti:
le forze di polizia e di polizia municipale,
nell'espletamento di un servizio di emergenza;
i conducenti e addetti ai veicoli del servizio
antincendio e sanitario, nei casi
d'emergenza;
gli appartenenti a servizi privati di vigilanza
regolarmente riconosciuti che effettuano
scorte;
i conducenti di auto a noleggio, in qualità
di autisti privati, durante il servizio nei centri
abitati;
gli istruttori di guida, nell'espletamento
della loro funzione;
persone che risultino affette da patologie
particolari, con certificazione rilasciata da
un'autorità sanitaria competente (tale
certificato deve recare il periodo di validità
ed il simbolo previsto dalla CEE);
le donne in stato di gravidanza, con certificazione
del ginecologo, che comprovi
condizioni di rischio particolari.
-5 PUNTI
Violare l'obbligo di dare precedenza ai
pedoni, sugli attraversamenti pedonali, quando
il traffico non è regolato da agenti o da
semafori. [Art. 191 – comma 1] Sanzione minima € 150,00.
-5 PUNTI
Violare l'obbligo di dare precedenza alle persone
in stato d'invalidità, a bambini o anziani,
quando si accingono all'attraversamento. [Art. 191 – comma 3] Sanzione minima € 150,00.
-5 PUNTI
Utilizzare cuffie sonore o il telefono cellulare
senza auricolare o vivavoce, durante la
guida. Inoltre, mancato uso delle lenti o di
determinati apparecchi, se prescritti. [Art. 173 – comma 3 ] Sanzione minima € 74,00.
Chiunque violi le disposizioni del comma 2
(divieto per il conducente del veicolo di fare
uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici)
è soggetto alla sanzione minima €
148,00 e alla sospensione della patente minima
un mese se il soggetto compie la stessa
violazione nel corso di un biennio. [Art. 173 – comma 3 bis]
-5 PUNTI
Superare il limite di velocità fra i 10 e i 40 chilometri
orari. [Art. 142 – comma 8] Sanzione minima € 155,00.
-5 PUNTI
Se in un biennio, per due volte, si violano le
disposizioni sulla distanza di sicurezza, causando
una collisione con gravi danni ai veicoli,
tali da determinare la revisione del mezzo
che ha causato il sinistro. [Art. 149 – comma 5, 2° periodo] Sanzione minima € 78,00.
Si applica, inoltre, la sospensione della patente
da uno a tre mesi.
-4 PUNTI
Circolare contromano, in senso generico. [Art. 143 – comma 11] Sanzione minima € 150,00.
-4 PUNTI
Violare la disposizione per cui si deve utilizzare
la corsia di destra, libera, per la normale
percorrenza, su una strada a più carreggiate
per senso di marcia. [Art. 143 – comma 5] Sanzione minima € 38,00.
-4 PUNTI
Disperdere, sulla carreggiata, sostanze viscide,
infiammabili o che possano essere pericolose
per la circolazione. [Art. 161 – comma 4] Sanzione minima € 38,00
-4 PUNTI
Trasportare un'eccedenza di carico superiore
al 30%, su veicoli a motore e sui rimorchi, con
massa complessiva fino a 10 t. [Art. 167 – comma 3, con rif. al c. 2, d] Sanzione minima € 389,00.
-4 PUNTI
Trasportare un'eccedenza di carico superiore
a 3t, su veicoli a motore e sui rimorchi, con
massa complessiva superiore a 10 t. [Art. 167 – comma 2, con rif. d] Sanzione minima € 389,00.
-4 PUNTI
Circolare, in autostrada e su tutte le strade
dove sia esposto il segnale di divieto apposito,
su: " veicoli con carico disordinato, non solidamente
assicurato o sporgente oltre i limiti
consentiti;
" veicoli a tenuta non stagna, con carico
scoperto, se trasportano materiale suscettibile
di dispersione. [Art. 175 – comma 13] Sanzione minima € 389,00.
-4 PUNTI
Trasportare merci pericolose in eccedenza di
carico, rispetto a quanto stabilito sulla carta
di circolazione. [Art. 168 – comma 7] Sanzione minima € 778,00, ovvero il doppio di
quanto previsto dall'Art. 167, comma 2.
-4 PUNTI
Trasportare persone in numero superiore a
quanto indicato sulla carta di circolazione, su
un veicolo privato (escluse le autovetture)
adibito, abusivamente, ad uso di terzi. [Art. 169 – comma 8, con rif. al c. 7] Sanzione minima € 389,00.
Si applica la sospensione della carta di circolazione
da uno a sei mesi.
-4 PUNTI
Non fermarsi in caso d'incidente con danni
solo a cose, causato dal proprio comportamento. [Art. 189 – comma 5] Sanzione minima € 272,00.
-3 PUNTI
Sorpassare a destra (dove ciò sia consentito)
senza verificare le seguenti condizioni: buona
visibilità, non creare intralcio, nessun altro veicolo
in fase di sorpasso e spazio stradale sufficiente
alla manovra. [Art. 148 – comma 15 con rif. al c.2] Sanzione minima € 74,00.
-3 PUNTI
Mancato rispetto delle disposizioni relative
alla distanza di sicurezza, ovvero:
durante la marcia, i veicoli devono mantenere
una distanza tale da consentire un
arresto tempestivo, evitando collisioni con
il mezzo che li precede;
fuori dai centri abitati e su strade con una
sola corsia per senso di marcia, alcune
categorie di veicoli, per i quali è presente
il divieto di sorpasso, devono mantenere,
fra loro, una distanza di almeno 100m;
quando siano in azione macchine sgombraneve
o spargitrici di sale, i veicoli devono
mantenere una distanza di almeno
20 m, da esse. I veicoli che procedono in
senso opposto devono, quando necessario,
arrestarsi per non intralciarne il lavoro.
Utilizzare i fari abbaglianti in modo improprio,
ovvero:
se si procede a breve distanza da altro
veicolo,
se s'incrociano altri veicoli,
in condizioni tali da abbagliare gli altri
conducenti.
[Art. 153 – comma 10] Sanzione minima
€ 78,00.
-3 PUNTI
Trasportare un'eccedenza di carico non
superiore a 3t, su veicoli a motore e sui rimorchi,
con massa complessiva superiore a 10 t. [Art. 167 – comma 2, c] Sanzione minima € 155,00.
-3 PUNTI
Non osservare le prescrizioni per il trasporto di
un carico sul veicolo(vedi trasporto oggetti ingombranti) [Art. 164 – comma 8] Sanzione minima € 78,00.
-3 PUNTI
Trasportare un'eccedenza di carico non
superiore al 30%, su veicoli a motore e sui
rimorchi, con massa complessiva fino a 10 t. [Art. 167 – comma 3, con rif. al c. 2, c] Sanzione minima € 155,00.
-3 PUNTI
Inosservanza delle disposizioni specifiche sul
percorso degli autoarticolati adibiti al trasporto
di veicoli. [Art. 167 – comma 7] Sanzione minima € 155,00.
-3 PUNTI
Inosservanza delle disposizioni relative ai conducenti
nei confronti dei pedoni. [Art. 191 – comma 4] Sanzione minima € 150,00.
-3 PUNTI
Violare gli obblighi verso funzionari, ufficiali ed
agenti (in uniforme o muniti di apposito
segnale distintivo) ovvero:
gli utenti della strada sono tenuti a fermarsi
all'invito dei funzionari e ad esibire i
documenti richiesti;
i funzionari possono procedere all'ispezione
del veicolo e ordinare di non proseguire
la marcia qualora ci fossero difetti o irregolarità.
I conducenti, inoltre, devono sottostare alle
indicazioni del personale militare al fine di
permettere il transito di un convoglio militare.
[Art. 192 – comma 6] Sanzione minima € 78,00.
-2 PUNTI
Trasportare un'eccedenza di carico, non
superiore a 2 t, su
veicoli a motore e su
rimorchi con massa
complessiva superiore
a 10 t. [Art. 167 – comma 2,
b] Sanzione minima €
78,00.
-2 PUNTI
Trasportare un'eccedenza di carico, non
superiore al 20%, su veicoli a motore e su
rimorchi con massa complessiva fino a 10 t. [Art. 167 – comma 3, con rif. al c. 2, b] Sanzione minima € 78,00.
-2 PUNTI
Mancato rispetto delle disposizioni impartite
dagli agenti del traffico e della segnaletica
stradale, ad eccezione dei segnali stradali di
divieto di sosta e fermata. [Art. 146 – comma 2] Sanzione minima € 38,00.
-2 PUNTI
Non attenersi alla seguente disposizione:
sorpassare a destra un tram in corsa, in sede
stradale non riservata, quando la larghezza
della carreggiata, a destra del binario, lo
consenta. [Art. 148 – comma 8 e 15] Sanzione minima € 74,00.
N.B. Se la carreggiata è a senso unico di circolazione,
il sorpasso di un tram in corsa si può
effettuare su entrambi i lati.
-2 PUNTI
Inosservanza delle prescrizioni mentre si effettuano
cambi di direzione o corsia per svolte o
inversioni di marcia. [Art. 154 – comma 8] Sanzione minima € 38,00.
-2 PUNTI
Sostare o fermarsi:
sulle corsie o negli spazi riservati ai mezzi
pubblici o taxi;
negli spazi riservati ai veicoli per persone
invalide;
in corrispondenza di scivoli o raccordi fra i
marciapiedi, rampe o corridoi di transito.
Violare la norma che impone di liberare la
carreggiata o di segnalare, con il triangolo,
l'ingombro provocato dal proprio veicolo (per es., avaria del mezzo o caduta del carico),
nonché di informare l'ente proprietario
della strada o un organo di polizia. [Art. 161 – commi 4] Sanzione minima € 38,00.
-2 PUNTI
Non segnalare con il triangolo, fuori dai centri
abitati, un veicolo fermo sulla carreggiata.
Non utilizzare, su corsie d'emergenza, piazzole
di sosta e, fuori dai centri abitati, dispositivi
di protezione rifrangenti individuali (giubbetto
o bretelle riflettenti) quando si scende dall'auto. [Art. 162 – comma 5] Sanzione minima € 38,00.
-2 PUNTI
Non segnalare, in maniera chiaramente percepibile
dagli altri utenti, il traino di un veicolo
in avaria: il veicolo trainato deve mantenere
accese le quattro frecce oppure esporre,
sul lato rivolto alla circolazione, il pannello
apposito (a strisce bianche e rosse) o il triangolo.
Inoltre, il traino deve avvenire mediante
aggancio con fune, catena, barra rigida o
altro mezzo, purché ben visibile. [Art. 165 – comma 3] Sanzione minima € 78,00.
-2 PUNTI
Non osservare le prescrizioni ministeriali per la
tutela dei conducenti o dell'equipaggio, in
caso di trasporto di sostanze pericolose, ed
inoltre, l'inadeguata compilazione dei documenti
di viaggio o delle istruzioni di sicurezza. [Art. 168 – comma 9bis] Sanzione minima € 373,00.
-2 PUNTI
Trasportare, su autovetture, persone o cose in
numero superiore a quanto stabilito sulla
carta di circolazione. [Art. 169 – comma 9] Sanzione minima € 38,00.
-2 PUNTI
Mancato rispetto dei periodi di guida o di
pausa prescritti ed irregolarità o mancanza
dei documenti di servizio, per i conducenti
professionali di veicoli adibiti al trasporto di
persone o cose. [Art. 174 – commi 4 e 5] Sanzione minima € 150,00.
-2 PUNTI
Mancato rispetto dei periodi di guida o di
pausa prescritti ed irregolarità o mancanza
dei documenti di servizio, per i conducenti
professionali e l'equipaggio di veicoli non muniti di cronotachigrafo. [Art. 178 – comma 3] Sanzione minima € 150,00.
-2 PUNTI
Trainare veicoli, che non siano rimorchi, su
rampe, svincoli, carreggiate, aree di servizio o
di parcheggio e in ogni altra pertinenza delle
autostrade. [Art. 175 – comma 14, con rif. al c. 7, a] Sanzione minima € 38,00.
-2 PUNTI
Violare le prescrizioni in autostrada e su strade
extraurbane principali (simili ad un'autostrada
per l'assenza d'incroci a raso, da cui però
differiscono per la presenza di strade laterali
che portano ad accessi privati).
E' vietato circolare con:
velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata
inferiore a 150 cc e motocarrozzette
di cilindrata inferiore a 250 cc;
altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400
kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;
veicoli non muniti di pneumatici, macchine
agricole e operatrici;
veicoli il cui carico o dimensioni superino i
limiti previsti;
veicoli le cui condizioni d'uso, equipaggiamento
e gommatura possano costituire
pericolo per la circolazione;
veicoli con carico non fissato in maniera
adeguata.
I conducenti sono tenuti a non viaggiare al di
sotto dei limiti minimi di velocità previsti.
Nelle aree di servizio e parcheggio, è vietato
lasciare in sosta qualsiasi mezzo per un tempo
superiore alle 24 ore.
Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli
sono consentiti solo a imprese ed enti autorizzati
o alle forze armate e di polizia. [Art. 175 – comma 16] Sanzione minima
€ 38,00.
-2 PUNTI
Violare le prescrizioni sui comportamenti
durante la circolazione in autostrada o sulle
strade extraurbane principali, ovvero:
è obbligatorio utilizzare le corsie apposite
per immettersi o per uscire, segnalando
tempestivamente lo spostamento;
in caso di arresto del traffico, in galleria o
se manca la corsia d'emergenza, portarsi
a sinistra, per consentire il passaggio dei
soccorsi o della polizia;
in caso di ingorgo, solo per uscire, si può
transitare sulla corsia d'emergenza, a partire
dal cartello di preavviso posto a 500 m
dallo svincolo;
è vietato sostare o solo fermarsi, su carreggiate,
rampe e svincoli se non in caso di
effettiva emergenza, e comunque per un
tempo molto limitato;
la sosta deve essere sempre segnalata
con il triangolo, da posizionare ad almeno
100m dal retro del veicolo;
è vietato procedere affiancati ad un altro
veicolo, durante la normale percorrenza;
è obbligatorio incolonnarsi secondo le
indicazioni date, per il pagamento del
pedaggio.
[Art. 176 – comma 21] Sanzione minima € 78,00.
-2 PUNTI
Ostacolare, seguire oppure non dare precedenza
ai mezzi adibiti a servizi di polizia, antincendio
e autoambulanze. [Art. 177 – comma 5] Sanzione minima € 38,00.
-2 PUNTI
Non osservare i seguenti obblighi, in caso
d'incidente provocato dal proprio comportamento:
segnalare l'accaduto con il triangolo, per
salvaguardare la sicurezza della circolazione;
se ci sono danni solo a cose, mantenere lo
stato di luoghi e tracce fino al completo
accertamento delle responsabilità;
fornire le proprie generalità ed altre informazioni
utili alle persone danneggiate.
[Art. 189 – comma 9] Sanzione minima € 78,00.
-2 PUNTI
Non dare precedenza a pedoni che abbiano
già intrapreso l'attraversamento di una strada
senza strisce pedonali. [Art. 191 – comma 2] Sanzione minima
€ 150,00.
-1 PUNTO
Non utilizzare, anche di giorno, le luci di posizione
e gli anabbaglianti, fuori dai centri abitati. [Art. 152 – comma 3] Sanzione minima € 38,00.
-1 PUNTO
Fare un uso improprio dei fari, ovvero non
rispettare le seguenti disposizioni: " accendere le luci di posizione e gli anabbaglianti
mezz'ora prima dell'alba e dopo
il tramonto e, di giorno, in galleria, in caso
di nebbia, neve e forte pioggia;
" durante la sosta o la fermata notturna,
mantenere le luci accese, anche sulle corsie
d'emergenza.
Utilizzare le quattro frecce ogni volta che si
debba segnalare, agli altri utenti, una problematica
legata alla circolazione o al proprio
veicolo. [Art. 153 – comma 11] Sanzione minima € 38,00.
-1 PUNTO
Trasportare un'eccedenza di carico, non
superiore a 1 t, su veicoli a motore e su rimorchi
con massa complessiva superiore a 10 t. [Art. 167 – comma 2, a] Sanzione minima € 38,00.
-1 PUNTO
Trasportare un'eccedenza di carico, non
superiore al 10%, su veicoli a motore e su
rimorchi con massa complessiva fino a 10 t. [Art. 167 – comma 3 con rif. al c. 2, a] Sanzione minima € 38,00.
-1 PUNTO
Violare le norme riguardanti il trasporto di persone,
animali o cose sui veicoli a motore,
ovvero:
il numero delle persone trasportate non
deve superare quello indicato sulla carta
di circolazione;
è possibile, però, portare due ragazzi di
età inferiore a dieci anni, sui sedili posteriori,
accompagnati da passeggero maggiore
di sedici;
il conducente deve avere la massima
libertà di movimento, durante la guida,
per cui persone, animali o cose trasportate
non devono limitare tale libertà;
sulle autovetture, si possono trasportare
solo animali domestici, custoditi in un'apposita
gabbia oppure nel vano posteriore
diviso da rete o altro mezzo analogo che,
se installato in via permanente, deve essere
autorizzato dalla Motorizzazione Civile.
[Art. 169 – comma 10] Sanzione minima € 78,00.
-1 PUNTO
Violare le norme riguardanti la guida e il trasporto
di persone, animali o cose su veicoli a
motore a due ruote, ovvero:
il conducente deve avere libero uso di
braccia e gambe, reggere il manubrio
con tutte e due le mani e stare seduto in
maniera corretta;
non deve procedere sollevando la ruota
anteriore;
non può trasportare altre persone sui
ciclomotori, a meno che non sia espressamente
indicato nel certificato di circolazione
e il conducente abbia più di diciotto
anni;
non può trainare o farsi trainare;
non può portare oggetti che sporgano
dalla sagoma del veicolo, ovvero che
impediscano o limitino la visibilità o la libertà
di manovra;
i limiti citati sopra valgono anche per il trasporto
di animali che devono essere custoditi
in apposita gabbia.
[Art. 170 – comma 6] Sanzione minima € 74,00.
-1 PUNTO
Non avere con sé o tenere in modo incompleto
o alterato l'estratto del registro di servizio o
la copia dell'orario di servizio, per i conducenti
di veicoli adibiti a trasporti professionali di
persone o cose. [Art. 174 – comma 7]
Sanzione minima € 23,00, salvo l'applicazione
delle sanzioni previste dalla legge penale, ove
il fatto costituisca reato.
-1 PUNTO
Non avere con sé o tenere in modo incompleto
o alterato il libretto individuale o l'estratto
del registro di servizio o la copia dell'orario
di servizio, per i conducenti di veicoli, senza
cronotachigrafo, adibiti a trasporti professionali. [Art. 178 – comma 4]
Sanzione minima € 150,00.
Nel caso in cui venga notificata una violazione,
ovvero una multa, qualora non sia stato
effettuato il pagamento, se esistono validi
motivi, è possibile presentare ricorso al
Prefetto (del luogo in cui è stata rilevata)
oppure al Giudice di Pace (competente per
territorio del luogo in cui è stata commessa)
entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione.
Il ricorso non necessita di assistenza legale.
La domanda, in marca da bollo, deve contenere
le motivazioni per cui si ricorre con, in
allegato, l'originale del verbale (ricordate di
farne una copia per voi), ogni altra documentazione
ritenuta utile agli effetti della
contestazione nonché la segnalazione di
eventuali testimoni.
Ricorso al Prefetto. La domanda va presentata
all'ufficio o al comando a cui appartiene
l'organo accertatore, oppure con raccomandata
A/R agli stessi o al Prefetto.
Dopo 150 giorni, viene notificata al ricorrente
l'ordinanza.
Ricorso al Giudice di Pace. Il ricorso, datato e
firmato, va depositato presso la cancelleria
del G.d.P. in originale, con altre tre copie
(anche fotocopie).
Dall'aprile 2004, è stata tolto l'obbligo del
pagamento cauzionale, prima necessario
per il ricorso.
IMPORTANTE: alla prima udienza, si
rende indispensabile la presenza del
ricorrente, pena la decadenza automatica
del ricorso.
Nel ricorso deve essere richiesta espressamente,
al Giudice, la sospensione degli effetti
del verbale ovvero la sospensione del
pagamento della multa e di tutte le sanzioni
accessorie (ritiro patente, carta di circolazione,
decurtazione punti, etc.): questo consente
la restituzione dei documenti, eventualmente
ritirati, nonché il non pagamento della
multa, fino alla decisione del Giudice.
Qualora il ricorso non venga accettato, sia il
Prefetto che il G.d.P. ordinano il pagamento
della sanzione che sarà almeno il minimo previsto
per la violazione, inoltre, determinano le
eventuali sanzioni accessorie o la decurtazione
dei punti dalla patente di guida.
Contro l'ordinanza di rigetto del ricorso, è
possibile presentare opposizione, davanti
all'autorità giudiziaria:
al Giudice di Pace, contro l'ordinanza del
Prefetto,
alla Corte di Cassazione, contro quella del
Giudice di Pace.
Viene disposta dal Prefetto come sanzione
accessoria per la violazione di una delle
norme di comportamento del Codice della
Strada( per es. limite di velocità superato di
oltre 40 km/h).
In questo caso, la patente viene ritirata immediatamente da chi ha accertato la violazione:
viene trasmessa copia del verbale al
Prefetto, il quale stabilisce la durata della
sospensione stessa, in base alla gravità della
violazione commessa e all'entità dei danni
causati.
Al termine del periodo, la patente viene restituita
al titolare.
La sospensione può essere disposta anche
dall'ufficio provinciale (Motorizzazione Civile)
del Dipartimento dei Trasporti qualora il titolare
della patente, mentre si stanno svolgendo
gli accertamenti per determinarne la validità,
risulti momentaneamente privo dei requisiti
fisici e psichici previsti.
La patente viene restituita nel momento in cui
il titolare presenta una certificazione della
Commissione Medica Provinciale che attesti
l'avvenuto recupero dei requisiti.
sospenzione della patente per chi guida utilizzando lo smartphone
La patente viene ritirata dall'agente che rileva
una violazione, quando si tratta di sanzione
accessoria, oppure quando:
si guida con patente scaduta,
si guida senza essersi sottoposti alla revisione,
prescritta dal Prefetto o dall'ufficio
Provinciale del Dipartimento dei Trasporti
(Motorizzazione Civile),
il titolare guidi nonostante sia stato dichiarato
non idoneo, in maniera transitoria,
durante un accertamento sanitario.
in caso di guida in stato di ebbrezza, positività alle droghe con ritiro fino a 3 anni
per ubriachi recidivi è obbligatorio l'alcol-test in auto, se sprovvisto ritiro della patente da 2 a 3 anni
per minorenni sorpresi alla guida senza patente, divieto di conseguirla fino al compimento dei 24 anni di età
La patente può essere revocata, cioè annullata,
dalla Motorizzazione Civile oppure dal
Prefetto, quando:
il titolare perde, in maniera permanente, i
requisiti fisici e/o psichici richiesti,
non si supera la visita per la revisione,
si circola in un periodo di sospensione,
si subisce una seconda condanna per
lesioni a persone, entro 5 anni dalla precedente,
si ottiene la sostituzione della patente con
un'altra di uno stato estero,
se si risulta essere delinquente abituale o
sottoposto a misure di sicurezza o preventive.
Per riottenere il documento, bisogna sostenere
e superare nuovamente l'esame di guida,
teorico e pratico; però dovrà essere trascorso
almeno un anno dal momento in cui è stata
definitivamente revocata la patente.
Le patenti di categoria A e B hanno validità
per un periodo di dieci anni, fino ai 50 anni
d'età del titolare.
Dopo i 50 e fino ai 70, si rinnova ogni cinque
anni; oltre i 70, ha validità per tre anni.
Tutte le altre categorie di patente, comprese
quelle speciali, sono valide per cinque anni,
fino al 70° anno d'età, poi bisogna rinnovarle
ogni tre anni. Per gli ultraottantenni è indispensabile
uno specifico attestato a seguito
visita medica specialistica biennale.
ATTENZIONE! La patente D è valida solo fino al
compimento dei 68 anni.
Per il rinnovo bisogna, prima di tutto, fare un
versamento sul conto corrente postale n.
9001 della Motorizzazione Civile della propria
zona.
Di seguito, ci si sottopone alla visita medica
presso l'ASL (oppure dal medico militare, del
Ministero della Sanità, della Polizia, un ispettore
medico del Ministero del Lavoro o delle
FF.SS.) portando con sé una marca da bollo e
il proprio codice fiscale.
Il tagliando di avvenuto rinnovo verrà spedito
dalla Motorizzazione Civile e dovrà essere
applicato sulla patente, nello spazio apposito;
in attesa di esso, si potrà comunque continuare
a guidare portando con sé il certificato
medico, rilasciato dall'autorità sanitaria.
Guidare con patente scaduta comporta il ritiro
del documento e una sanzione minima €
155,00.
[Art. 126 del C.d.S.]
In entrambi i casi, entro 48 ore dallo smarrimento
della patente, si deve presentare
denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza,
insieme a due foto-tessera che verranno
autenticate.
Verrà rilasciato un permesso provvisorio, valido
per 90 giorni.
Entro tale periodo, il titolare riceverà il duplicato
del documento al proprio domicilio, in
contrassegno.
Se la patente si dovesse deteriorare, tanto da
non poterne più leggere i dati, il duplicato
verrà rilasciato dopo aver presentato personalmente,
entro 30 giorni, all'ufficio della
Motorizzazione Civile: la domanda, una foto
tessera e il documento rovinato,
Consiglio pratico! Fotocopiate tutti i vostri
documenti: è più veloce farsi rilasciare dei
duplicati!
La carta di circolazione viene ritirata dall'autorità
che accerta le seguenti violazioni del Codice:
non sottoporre a visita e prova, presso la
Motorizzazione Civile, un veicolo a cui si
sono apportate modifiche rispetto alle
caratteristiche indicate sulla carta di circolazione;
circolare senza che il veicolo sia stato sottoposto
alla revisione prescritta o esibire
documenti, di revisione, falsi;
non eseguire il cambio di proprietà o residenza
entro 60 giorni;
non iscrivere il veicolo al P.R.A. o non
richiedere il certificato di proprietà, entro i
termini previsti;
non pagare, per 3 anni consecutivi, la
tassa automobilistica;
non reclamare un veicolo rimosso, entro
180 giorni;
guidare un taxi senza licenza oppure
senza attenersi alle norme indicate nella
licenza stessa.
Il documento viene restituito dopo aver compiuto
i passi necessari per mettersi in regola
con le prescrizioni sopra elencate.
fac simile libretto di circolazione
I punti vengono decurtati dopo aver pagato
la sanzione oppure quando sia già trascorso il
periodo a disposizione per fare ricorso o, lo
stesso, sia risultato negativo.
Il titolare della patente riceve apposita
comunicazione dal Dipartimento dei Trasporti
Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
Qualora non fosse possibile identificare il conducente
che ha commesso la violazione, la
comunicazione sulla detrazione dei punti
viene fatta al proprietario del veicolo che, a
sua volta, ha 30 giorni a disposizione per trasmettere
i dati di chi si trovava alla guida, al
momento dell'infrazione; se ciò non avviene,
i punti verranno decurtati dalla patente del
proprietario.
Per i veicoli intestati a persone giuridiche
(aziende, società, associazioni, enti …), qualora
il rappresentante legale non comunichi,
entro 30 giorni, i dati del conducente che ha
commesso la violazione, si applica solamente
una sanzione pecuniaria a partire da € 355.
Anche a chi possiede una patente rilasciata
da uno stato estero vengono applicate le
norme sulla patente a punti.
Le differenze, però, sono due: non si parte da
un punteggio iniziale, ma si sommano i punti
ad ogni violazione commessa.
Inoltre, arrivati ai 20, non è prevista la revisione
della patente ma il solo divieto di guidare
in Italia:
per due anni se, nell'arco di un anno, si
raggiungono i 20 punti;
per un anno se, invece, si raggiungono in
un periodo di due anni;
per sei mesi, se i punti vengono raggiunti in
un arco di tempo compreso fra i due e i
tre anni.
Quando si sono persi dei punti, ma non oltre i
20, si possono recuperare nella misura di 6,
per le patenti di categoria A, B, BE ed A1, 9
punti, per categorie C, CE, D, DE, frequentando
un corso di aggiornamento presso le autoscuole.
Al termine del corso prova di esame per riottenere
6 punti.
Viene rilasciato un attestato di frequenza in
duplice copia: una viene consegnata al partecipante,
mentre l'altra viene spedita all'ufficio
provinciale del Dipartimento dei Trasporti
Terrestri, per aggiornare l'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida.
Altro modo per recuperare tutti i punti consiste
nel non commettere ulteriori infrazioni per
un periodo di due anni.
Quando, invece, si perdono tutti i venti punti
in dotazione, è obbligatorio sostenere l'esame
di guida, teorico e pratico, che deve
avvenire entro 30 giorni dalla notifica. In questo
periodo di tempo, il titolare della patente
può, comunque, continuare a guidare.
Trascorsi i trenta giorni senza aver sostenuto
l'esame, la patente viene sospesa a tempo
indeterminato e le autorità competenti provvedono
al ritiro effettivo del documento.
Tutti gli autoveicoli devono essere revisionati
obbligatoriamente:
dopo quattro anni, i veicoli acquistati
nuovi e, quindi, immatricolati per la prima
volta,
ogni due anni, tutti gli altri.
Dove si revisiona l'automobile?
La prenotazione della revisione deve essere
effettuata presso gli uffici periferici del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(ovvero la Motorizzazione Civile), oppure
presso le autofficine autorizzate che svolgono
tutte le pratiche necessarie.
Se vi fermano, su strada, le autorità competenti
e verificano la mancata revisione, vi ritirano
la Carta di Circolazione, come previsto
dalle norme vigenti del C.d.S., e la revisione
stessa dovrà essere svolta obbligatoriamente
presso gli uffici periferici del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Quando partite per un week-end o un lungo
viaggio, verificate che:
assicurazione e bollo siano in regola,
la patente sia ancora valida (bisogna rinnovarla
ogni dieci anni; dopo i cinquant'anni
di età, ogni cinque; dopo i settanta,
ogni tre anni).
la carta verde sia valida, se andate
all'estero.
Recatevi dal benzinaio di fiducia, fate il pieno
di carburante e controllate:
il livello dell'olio,
il livello dell'acqua nel radiatore e nel serbatoio
del tergicristalli (in inverno, ricordatevi
di mettere anche il liquido anticongelante
in entrambi),
la pressione dei pneumatici (anche della
ruota di scorta).
Inoltre, ricordatevi di verificare la
funzionalità dei fanali e dei freni.
Esistono alcune situazioni, alla guida di un veicolo,
che possono mettere a repentaglio la
vostra sicurezza.
Stanchezza
E' un fattore importante poiché coinvolge la
capacità di attenzione, fino ad arrivare al
temuto colpo di sonno, causa di molti incidenti,
anche gravi.
Prima di mettervi al volante, valutate a fondo
il vostro stato fisico: in base all'età, al pasto
consumato, se soffrite di disturbi del sonno o
assumete farmaci che inducono assopimento
(ansiolitici, antidolorifici, antiallergici e rilassanti
muscolari …).
Alcool
Riduce la capacità di concentrazione e la
rapidità dei riflessi causando sonnolenza ma,
anche, un'euforia che impedisce la giusta
valutazione delle situazioni.
Ognuno ha una diversa sensibilità nei confronti
dell'alcol, che dipende da fattori variabili
di volta in volta.
Un esempio pratico: un uomo di 70 kg che
beve un quarto di vino, a 12°, raggiunge un
tasso alcolemico di 0,5 g/l, cioè il massimo
consentito dall'art. 186 del C.d.S.
Una donna di uguale corporatura, con la
stessa quantità, raggiunge 0,6 g/l.
Il consiglio è sempre lo stesso:
Non bere quando si deve guidare!
Se vi accorgete di avere difficoltà alla vista
(messa a fuoco, ecc…) e a tenere dritta la
testa, se non riuscite a mantenere un'andatura
corretta ed una velocità adeguata alle circostanze:
fermatevi nella più vicina
area di sosta e riposatevi
quanto ritenete necessario,
in generale almeno
mezz'ora.
La prima regola da tenere presente è quella
di controllare l'usura dei pneumatici, meglio
se da neve poiché possiedono un'aderenza
maggiore rispetto alle gomme normali,
anche in caso di sola pioggia.
Non dimenticate, comunque, di portare con
voi anche le catene perché, su alcune strade
di montagna, sono obbligatorie come indicato
dai segnali stradali.
Altri accessori utili possono essere:
olio a bassa fluidità per il motore,
liquido anticongelante per il radiatore e
per il tergicristalli,
additivo per il gasolio in auto diesel,
spazzole tergicristalli per il gelo,
spray deghiaccianti per serrature e
antiappannanti per vetri.
Se le ruote motrici slittano, sul ghiaccio, potete
partire usando la seconda marcia: rilasciate
piano la frizione e tenete su di giri il motore.
La macchina dovrebbe muoversi lentamente.
Come soluzione alternativa, potete stendere i
tappetini dell'auto davanti alle ruote motrici.
Viaggiate sempre a velocità bassa e costante,
utilizzando le marce intermedie (seconda e
terza), mantenete la distanza di sicurezza adeguata
ed evitate di compiere brusche manovre
con lo sterzo: se vi accingete ad affrontare
una curva, anticipatela girando leggermente
il volante nella direzione opportuna.
Non frenate mai bruscamente, ma con piccoli
colpi per evitare il blocco completo delle
ruote e il conseguente slittamento del mezzo
(fate attenzione anche se la vostra automobile
possiede il sistema ABS poiché ha,
comunque, dei limiti).
Per fermarsi in salita, è sufficiente togliere il
piede dall'acceleratore, mentre in discesa è
consigliabile usare le marce basse sfruttando,
così, il freno motore.
In condizioni atmosferiche
di neve o ghiaccio,
non abbiate fretta
di arrivare a destinazione
poiché tutte le
reazioni del veicolo
sono rallentate.
Procedete con prudenza: moderate la velocità,
mantenete una distanza di sicurezza
doppia rispetto al normale e accendete,
anche di giorno, le luci di posizione e gli
anabbaglianti (i proiettori fendinebbia, se in
dotazione al veicolo).
Con la nebbia, l'uso degli abbaglianti è sconsigliato
poiché provocano l'effetto "muro",
impedendovi la visuale.
Con la pioggia, evitate brusche accelerazioni
e improvvise sterzate, potreste rischiare di
rendere ingovernabile la vostra auto.
Non sorpassate sulle strade a doppio senso
di marcia e in quelle dove manca lo spartitraffico.
Evitate di fermarvi, ma se vi capitasse, per
un'emergenza, spostatevi al più presto fuori
dalla carreggiata e utilizzate le quattro frecce
per segnalare la vostra posizione.
Quando ci si ferma per un'emergenza, sulla
piazzola o sulla corsia apposita, bisogna rendersi
visibili mantenendo i fari dell'auto accesi
e, se la sosta si protrae, posizionando, a
100m dietro al veicolo, il triangolo.
Se scendete dal mezzo, dovete indossare il
giubbetto o le bretelle riflettenti.
Se vi capita di aver parcheggiato su un terreno
sabbioso o ricoperto di fango e, al
momento di ripartire, una o più ruote dell'auto
gira a vuoto, provate a sistemare una
tavoletta di legno o dei sassi fra la ruota e il
suolo in modo che il pneumatico faccia
presa su una superficie resistente.
In mancanza di tali materiali potete utilizzare i
tappetini dell'auto.
Qualora si accendesse la spia dell'acqua,
fermatevi appena possibile e lasciate raffreddare
il motore.
Aprite il cofano e, utilizzando uno straccio per
evitare scottature, svitate il tappo del radiatore: se il liquido non è sufficiente, rabboccate
con acqua di rubinetto o minerale (non gasata),
altrimenti potete utilizzare quella del serbatoio
lavavetri.
Se s'illumina, dovete fermarvi subito, altrimenti
il motore può subire gravi danni, poiché la
spia indica mancanza di lubrificante.
Non ripartite senza aver riempito l'apposito
serbatoio.
Se il motorino d'avviamento gira a fatica e
l'auto non parte, potrebbe esserci un problema
di batteria scarica.
Per ridarle energia, collegatela, a motori
spenti, alla batteria di un'altra auto con gli
appositi cavi: il filo rosso va usato sul polo positivo,
il nero su quello negativo.
Avviate, per prima, la macchina che fornisce
l'energia e poi l'altra.
Lasciate il motore acceso e staccate i cavi:
ora potete ripartire.
ATTENZIONE:
assicuratevi che la batteria della
vostra auto non abbia oltre quattro anni, altrimenti
sostituitela poiché non è più affidabile.
Se, infilando la chiave, sentite girare il motorino
d'avviamento ma il motore non si avvia,
date un'occhiata alle candele: potrebbero
essere esaurite oppure solo sporche.
Pulitele con una spazzola di ferro e, appena
vi è possibile, sostituitele.
Se ha più di 12 anni oppure è alto più di un
metro e mezzo, può utilizzare le cinture di sicurezza,
come un adulto.
Per gli altri, la normativa varia a seconda del
peso:
al di sotto dei 10 kg, si utilizza una "navicella",
ovvero una piccola culla che possiede
cinghie proprie per trattenere il piccolo
e si fissa al sedile anteriore (se non è presente
l'airbag!) con la cintura di sicurezza
dell'auto;
da 10 a 20 kg, si fa sedere su un seggiolino
che viene fissato al sedile come la navicella
e possiede cinture proprie;
da 20 a 36 kg, invece, si usa un "cuscino"
sagomato e il bambino viene allacciato
con la cintura di sicurezza.
Controllate al momento dell'acquisto che
tutti questi dispositivi portino il marchio di
omologazione (una E con numeri e lettere) e
seguite attentamente le istruzioni di montaggio,
fornite dal produttore.
ATTENZIONE: non fissate mai un seggiolino
rivolto in senso contrario a quello di marcia su
un sedile in cui sia presente un airbag.
deve essere sistemato in modo tale da
non impedire la visibilità e la libertà dei
movimenti di chi giuda;
non può sporgere dalla sagoma del veicolo.
È tollerata la sporgenza posteriore, non superiore
ai 3/10 della lunghezza del mezzo,
purché segnalata con l'apposito pannello
quadrato a strisce bianche e rosse;
deve essere saldamente fissato per impedirne
la caduta e in modo che non venga
compromessa la stabilità del veicolo.
Inoltre, sia trasportato che trainato, il carico
non deve strisciare sul terreno.
Se i danni sono di lieve entità, stabilire, fra le
parti, la dinamica dell'incidente, compilare il
modulo di "Constatazione amichevole" e spostare,
al più presto, i veicoli dalla carreggiata.
Se non si giunge ad un accordo, è opportuno
farsi rilasciare una dichiarazione scritta e firmata
da uno o più testimoni, con relative generalità.
Se il sinistro risulta più grave, chiamare il SOCCORSO
STRADALE (ACI 116) per rimuovere i veicoli
e il SOCCORSO PUBBLICO (113) per stabilire
le responsabilità.
In attesa dei mezzi di soccorso, posizionare il
segnale mobile di pericolo (triangolo), in particolare
se ci si trova in un tratto di strada con
scarsa visibilità.
…con feriti
Mantenete la calma, valutate in maniera sommaria
l'accaduto e chiamate il SOCCORSO
PUBBLICO (113) dando le maggiori informazioni
possibili, per mettere in grado l'operatore di
inviare i mezzi di soccorso più idonei.
triangolo di segnalazione
Estremamente importante!
Segnalate la presenza del sinistro con le quattro
freccie, il triangolo ed ogni altro mezzo
idoneo alla situazione. Eviterete, così, ai feriti e a voi stessi , il rischio di
ullteriori incidenti.
Se non avete alcuna nozione di "Pronto
Soccorso", qualora la situazione dei feriti
appaia grave, astenetevi dall'agire e attendete
i mezzi di soccorso adeguati.
l'Art. 189 del C.d.S., impone a chiunque di prestare
soccorso in caso di incidente, pena l'addebito
fino ad un massimo di 10 punti sulla patente.
Comma 5 - Chi non si ferma dopo un incidente,
con danno a sole cose, è soggetto a una sanzione
minima di € 272,00.
Comma 7 - Omissione di soccorso in caso di incidente
con feriti, reclusione minima un anno.
Regolato dalla legge 41 del 2016 con ulteriori modifiche e integrazioni, art. 589bis CP
nelle ipotesi base la pena è da 2 a 7 anni , la morte è stata causata violando il Codice della strada;
la pena è da 8 a 12 anni, per chi provoca la morte di una persona sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave (con un tasso alcolemico superiore a 1.5 grammi per litro);
si prevede la reclusione da 5 a 10 anni se l'omicida si trova in stato di ebrezza più lieve (tasso alcolemico oltre 0.8 grammi per litro) o abbia causato l'incidente dopo condotte pericolose (eccesso di velocità, inversioni a rischio,
giuda contromano etc.).
pena dai 5 ai 10 anni per omicidio: -chi passa col semaforo rosso -chi in spazi urbani tiene una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita (50kmh o 70kmh in strade extraurbane) -chi viaggia in contromano -chi sorpassa in corrispondenza di curve o dossi -chi sorpassa con linea continua -la pena viene aumentata per chi guida senza patente -per chi cagiona la morte di più persone la pena può essere aumentata fino al triplo, però non superiore ai 18 anni
Chi abbandona animali che causano incidenti mortali, pena dai 2 ai 7 anni
Nell'ipotesi dell'omicidio stradale plurimo oppure di morte di una persona e lesione di altra, il limite massimo di pena stabilito è di 18 anni.
La legge stabilisce che per l'omicidiostradale è sempre consentito l'arresto in flagranza di reato (anche nel caso in cui il soggetto, conducente del veicolo a motore, responsabile dell'incidente si sia fermato ed abbia prestato soccorso)
mentre in presenza delle aggravanti diventa obbligatorio. Se il conducente del veicolo, dopo l'incidente, si dà alla fuga, scatta l'aumento della pena (da un terzo fino a due terzi) e in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 5 anni.
Nella ipotesi più grave di reato (omicidio e lesioni) in cui il conducente sia camionista, autista di autobus e in genere ai conducenti di mezzi pesanti, si applicheranno gli aggravi di pena anche in presenza di ebbrezza lieve (tasso
alcolemico superiore a 8.8 g/l ma inferiore a 1.5).
Nei casi di condanna o patteggiamento (anche con condizionale) viene automaticamente revocata la patente, che potrà essere conseguita dopo 15 anni.
Nei casi più gravi se il conducente è fuggito potrà riavere la patente almeno 30 anni dopo la revoca.
I minorenni che vogliono guidare un ciclomotore
(veicolo a motore a due o tre
ruote con cilindrata fino a 50 cc e
velocità massima su strada 45 km/h;
può portare solo il conducente) devono
possedere il certificato di idoneità
alla guida ("patentino").
Il patentino si consegue superando esame teorico
e pratico a seguito di uno specifico corso tenuto
c/o scuole e autoscuole.
Dal 1° luglio 2005 il patentino è obbligatorio
anche per i maggiorenni che non
siano titolari di patente di guida.
PRINCIPALI VIOLAZIONI E SANZIONI CORRISPONDENTI:
Guida senza "patentino"
sanzione amministrativa (minima € 542,00) e sanzione
accessoria: fermo del mezzo.
(Art. 116 comma 13 bis)
Guida senza casco (o non allacciato – non
omologato)
sanzione amministrativa (minima € 74,00) con
fermo del veicolo.
(Art 171 comma 1,2,3)
Trasporto di passeggeri sanzione amministrativa (minima € 74,00) e, se il
conducente è minorenne, fermo del ciclomotore.
(Art 170 comma 2,6)
Mancanza di copertura assicurativa sanzione amministrativa (minima € 35,00) e fermo
del mezzo sino a regolarizzazione (deve avvenire
entro 30 gg. dalla contestazione).
LE MINIVETTURE - MICROCAR
Vengono assimilati ai ciclomotori;
Si possono guidare dai 14 anni in su con il
patentino per i ciclomotori, dopo i 16 anni
con patente A1, cioè motocicli da 125 cc;
Son soggette a sanzione, ma non a decurtazione
di punti;
Obbligatorio l'uso delle cinture;
Multe salate per chi produce o commercializza
microcar che superino i 45 km/h e per i
motorini truccati
NEO PATENTATI: a partire da febbraio 2008, i neo
patentati, nel primo anno non potranno superare
gli 80 Km/h su strade extraurbane; inoltre, verranno
raddoppiate le multe per il superamento
dei limiti di velocità e per chi utilizzi una vettura
superiore ai 50 KiloWatt.
ARIA CONDIZIONATA: vi è il divieto di tenere
acceso il motore durante la sosta o la fermata
del veicolo per garantirsi l'aria condizionata;
sanzione minima € 200,00.
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi,
sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi
predisposti; qualora questi manchino, siano
ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare
sul margine della carreggiata opposto al
senso di marcia dei veicoli in modo da causare
il minimo intralcio possibile alla circolazione.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata,
devono servirsi degli attraversamenti pedonali,
dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi.
Quando questi non esistono, o distano più di
cento metri dal punto di attraversamento, i
pedoni possono attraversare la carreggiata
solo in senso perpendicolare, con l'attenzione
necessaria ad evitare situazioni di pericolo per
sé o per altri.
3. E' inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi
al di fuori degli attraversamenti pedonali.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla
carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì,
vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi,
sulle banchine o presso gli attraversamenti
pedonali, causare intralcio al transito normale
degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la
carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti
pedonali devono dare la precedenza ai
conducenti.
6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento
stradale passando anteriormente agli
autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone
invalide, anche se asservite da motore, possono
circolare sulle parti della strada riservate ai
pedoni.
8. La circolazione mediante tavole, pattini od
altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata
delle strade.
9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi,
allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate.
Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato
usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura
che possano creare situazioni di pericoloper
gli altri utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €22,00 a €88,00.
attraversare sempre con prudenza...
...VIAGGIARE PIU' SICURI CON LA GUIDA DELL' AUTOMOBILISTA