Regole per il tifoso
FORMALITA' DI ACCESSO ALLO STADIO CONTROLLI DI SICUREZZA
Gli spettatori dovranno raggiungere lo stadio almeno un'ora e mezza prima dell'inizio dell'incontro, onde evitare assembramenti e consentire i controlli di siurezza e le formalità di accesso.
Un primo controllo sarà eseguito ad una certa distanza dallo stadio dove sarà effettuato un prefiltraggio, verificato se lo spettatore è in possesso del biglietto e non abbia con sé oggetti proibiti;
Un secondo controllo più accurato verrà eseguito presso i cancelli dell'ingresso dello stadio per verificare l'autenticità del biglietto, strappare la matrice ed effettuare controlli sulla persona e sul bagaglio;
COMPORTAMENTI OBBLIGATORI
Le persone che si accingono ad entrare negli stadi o che si trovano all'interno degli stessi sono tenute ad osservare le seguenti regole:
- Esibire, a richiesta, il biglietto d'ingresso
- Collaborare ai fini delle ispezioni di borse e contenitori
- Controllare di essere seduti nel posto specificato sul biglietto di ingresso e non cederlo o scambiarlo con alcuno per tutta la durata dell'incontro
...PER UNA MAGGIORE SICUREZZA
- Biglietti nominativi, numerati e abbinati ad un posto a sedere
- Tornelli all'ingresso dell'impianto: entrare solo col biglietto dotato di codice elettronico
- Telecamere con videosorveglianza dentro e fuori lo stadio
- Stewart organizzati dalle società: 20 unità ogni diecimila spettatori, 1 ogni 4 metri a bordo campo
- Fossati tra campo e tribune e barriere mobili
COMPORTAMENTI PROIBITI
Sono proibiti i seguenti comportamenti:
- Ingresso senza biglietto o accredito
- Lancio di oggetti nel campo di gioco, esplosioni o azioni che possano impedire il proseguimento dell'incontro Invasione del campo o entrata in aree proibite
- Distruzione, danneggiamento di strutture o attrezzature pubbliche o private
- Ubriacarsi o entrare negli stadi in stato d'ebbrezza
- Assumere sostanze che possano alterare il normale comportamento e/o entrare negli stadi sotto il loro effetto
- Arrampicarsi sulle recinzioni, sulle torri dei riflettori o altre strutture, o stare in piedi sui posti a sedere
- Sostare agli ingressi o vie d'uscita, sui passaggi o nei corridoi
- Usare travestimenti che non permettano di distinguere la faccia
- Intimidazione, coercizione, insulti o provocazione di altre persone (inclusi arbitri, giocatori, ufficiali e personale di sicurezza)
- Fumare in aree non consentite e usare il fuoco
- Condurre attività commerciali o simili, raccolta di donazioni o fare mostra di materiale pubblicitario
OGGETTI CHE NON E' CONSENTITO PORTARE ALLO STADIO
Non è consentito portare allo stadio i seguenti oggetti se non autorizzati dagli addetti alla sicurezza:
- Armi da fuoco, spade, coltelli e forbici, veleni, sostanze nocive e infiammabili, droghe, esplosivi, fumogeni, mortaretti, fuochi artificiali, polvere da sparo o altre sostanze pericolose
-
Pietre, biglie, bottiglie lattine, taniche, contenitori di carta sigillati, sostanze congelate.
Le bottiglie in PET non possono essere portate dagli spettatori nei loro posti a sedere con o senza tappo - Oggetti che possono interferire con il normale svolgimento dell'incontro come penne laser, fischietti, ecc...
- Oggetti che possono essere usati come arma, quali aste di bandiere, supporti per macchine fotografiche, bastoni, martelli, catene cacciavite, ecc...
- Ombrelli, salvo quelli giudicati innocui dal personale di sicurezza
- Cartelli, stendardi, banderuole e bandiere (per portare striscioni si rende necessario un permesso)
- Caschi da motociclista
- Bibite alcoliche, bagagli ingombranti
- Animali con eccezione di cani guida per ciechi o soccorritori
Leggi vigenti
Con riferimento alla Legge 13 dicembre 1989 n. 401 ed eventuali modifiche o integrazioni, vedi D.L. n. 8 dell'8 febbraio 2007, art. 6, 6-bis, 6-ter, viene stabito che:
Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO)
Per coloro che vengono deunciati o condannati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione di manifestazioni sportive o che in tali circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgano manifestazioni sportive specificamente indicate e alle zone circostanti (destinate alla sosta e al transito dei partecipanti).
Il divieto può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero.
Alle persone soggette a tale divieto può essere prescritto di presentarsi all'ufficio o comando di polizia del luogo di residenza, una o più volte negli orari indicati durante la giornata in cui si svolgono le manifestazioni sportive per le quali è in corso il divieto. Tale prescrizione si applica, generalmente, quando risulta, sulla base di elementi oggettivi (documentazione videofotografica o altro), che l'interessato ha violato il divieto descritto nel punto precedente.
Tali prescrizioni hanno una durata minima di tre mesi.
Chi non rispetta il divieto rischia una reclusione minima di tre mesi e una multa fino a 10.000 euro, oltre all'eventuale obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività.
L'interdizione dagli stadi può essere estesa a soggetti denunciati o condannati negli ultimi 5 anni per aver violato il divieto di usare caschi o altri mezzi che rendano difficile il riconoscimento della persona, oppure a soggetti che presentano emblemi o simboli razzisti o discriminatori.
Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive
Chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e nelle zone circostanti, lancia o utilizza, in modo da creare un pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, o bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e' punito con la reclusione minima di un anno.
Il divieto si estende alle 24 ore precedenti o successive alla manifestazione sportiva.
La pena è aumentata se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione o la cancellazione della manifestazione sportiva e può essere raddoppiata se ne deriva danno alle persone.
Chi, invece, supera senza autorizzazione una recinzione o separazione dell'impianto (ovvero invade il terreno di gioco) è punito, con l'arresto fino ad un anno e con una sanzione minima di 1.000 euro.
Se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica, la reclusione minima è di sei mesi.
Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive
Chi, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive o nelle immediate adiacenze di essi, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, o di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con una reclusione minima di sei mesi e con una multa minima di 500 euro.
Rientrano nel divieto i fatti verificatisi nelle 24 ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Con riferimento agli art. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14 in particolare:
Art. 4 comma 3 - Responsabilità delle società
Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendo per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime.
Art. 11 comma 3 - Responsabilità per comportamenti discriminatori
Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione.
Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione.
In caso di violazione si applica l'ammenda minima di € 20.000,00 per le società di serie A, l'ammenda minima di € 15.000,00 per le società di serie B, l'ammenda minima di € 10.000,00 per le società di serie C, l'ammenda minima di € 500,00 per le altre società.
Nei casi di recidiva, oltre all'ammenda si possono applicare le sanzioni dell'art. 18 comma 1:
d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
e) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;
g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
Art. 12 - prevenzione di fatti violenti
1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente.
2. Le società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonché di ogni altra disposizione di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.
3. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza.
Per i commi 1, 2, 3 la sanzione minima è di € 10.000,00 per le società di serie A, di € 6.000,00 per le società di serie B, di € 3.000,00 per le società di serie C; per il comma 1 nei casi di recidiva è imposto inoltre l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.
Per i commi 2 e 3 nei casi più gravi si applicano le sanzioni d), e), f) dell'art.18 comma .
Art. 14 - Responsabilità delle società per fatti violenti
1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all'interno dell'impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone.
2. Per i fatti previsti dal comma 1 si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: ammenda minima di € 10.000,00 per le società di serie A, ammenda minima di € 6.000,00 per le società di serie B, ammenda minima di € 3.000,00 per le società di serie C. Qualora la società sia stata già diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta inoltre una o più delle sanzioni di cui lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1.
Qualora la società sia stata sanzionata più volte, la squalifica del campo, congiunta all'ammenda, non può essere inferiore a due giornate. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda minima di € 500,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta la sanzione di cui alla lettera g) dell'art. 18, comma 1.
3. Qualora la società sia stata diffidata più volte e si verifichi uno dei fatti previsti dal comma 1, si applica la sanzione della squalifica del campo non inferiore a due giornate.
4. Se la società è recidiva per fatti commessi in violazione dell'art. 12, comma 5, è applicata la sanzione prevista dalla lettera f) dell'art. 18, comma 1.
Tessera del tifoso
E' valida in tutti gli stadi senza distinzione tra i vari campionati nazionali.
Agevola l'acquisto dei titoli di accesso: la tessera può servire per la lettura elettronica dei dati personali del titolare ed è utilizzabile dal rivenditore per verificare l'identità dell'acquirente.
Snellisce la procedura di accesso allo stadio: ogni impianto sportivo avrà corsie dedicate ai titolari della Tessera del Tifoso, la quale potrà essere utilizzata anche per verificare la corrispondenza della titolarità del biglietto con il portatore.
Rende il tifoso protagonista della propria sicurezza: con la tessera si entra in una comunità privilegiata di sostenitori ufficiali che aderisce ai valori dello sport e rivendica la passione per il calcio.
Possono richiedere ed ottenere la Tessera del Tifoso tutti i supporter che ne facciano richiesta ad una qualsiasi società sportiva. I più appassionati potranno avere anche Tessere del Tifoso di differenti squadre.
La Tessera del Tifoso non potrà essere temporaneamente rilasciata a persone attualmente sottoposte a DASPO (divieto di accesso a luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive)o ad una delle misure previste dalla legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), oppure a persone condannate per reati da stadio.
In caso di intervenuta assoluzione o revisione del provvedimento DASPO, i motivi ostativi sono da considerare immediatamente decaduti, salvo la vigenza di altre misure di prevenzione anche non connesse.
Nel caso in cui i motivi ostativi di cui sopra intervengano in un momento successivo al rilascio, la Tessera verrà comunque invalidata.
Dall'inizio della campagna abbonamenti del 2010/2011, le Società sportive rilasciano l'abbonamento ai soli possessori della Tessera del Tifoso, fermo restando i requisiti stabiliti dagli artt. 8 e 9 del decreto legge n.8 del 2007.
L'accesso ai settori ospiti è riservato ai soli possessori della Tessera del Tifoso.
Ogni Società sportiva è tenuta a rilasciare la Tessera del Tifoso entro 20 giorni dalla richiesta, in modo tale da consentire la partecipazione al titolare al primo evento sportivo utile successivo alla sottoscrizione della stessa. Nelle more del rilascio potrà essere garantito un titolo provvisorio che onsenta l'accesso allo stadio (nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 agosto 2009).
I tifosi non interessati ad ottenere la Tessera potranno comunque seguire la propria squadra anche in trasferta acquistando regolare biglietto di settori diversi da quello degli ospiti ma potranno essere soggetti alle limitazioni imposte dalle autorità di sicurezza.
La Tessera del tifoso potrà essere richiesta ad ogni Società di calcio di serie A, B, e Lega Pro.
Per ottenerla occorre:
1) compilare e sottoscrivere i moduli standard indirizzati alla Società sportiva del programma, previa esibizione o comunicazione degli estremi di un valido documento di identità da riportare negli appositi spazi previsti;
2) impegnarsi a rispettare le regole del "codice etico" sottoscrivendo un apposito documento dal contenuto standardizzato predisposto dalle Leghe/ FIGC/CONI o dalle singole Società sportive;
3) sottoscrivere l'espressa accettazione del diritto insindacabile delle Società sportive di invalidare la "Tessera del Tifoso" e gli eventuali privilegi ad essa connessi in caso di violazione delle regole del "codice etico", allegato al modulo, nonché del regolamento d'uso degli impianti sportivi;
Le Società di serie A e B e Lega Pro dovranno garantire il rilascio della Tessera del Tifoso In ciascun settore degli impianti interes- sati devono essere previste "corsie dedicate" per i possessori della Tessera del Tifoso e dei loro familiari o accompagnatori;
Nella fase transitoria dell'accertamento dei motivi ostativi le Società sportive dovranno trasmettere i nominativi alle Questure (secondo le modalità previste dal D.M. 15 agosto 2009), che risponderanno entro 10 giorni dalla richiesta durante i quali il titolo è comunque rilasciato con possibilità di successiva invalidazione.